Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1809 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato formatosi sul titolo che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del creditore, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, su richiesta della parte interessata, il commissario ad acta nominato sin d’ora provvede agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., con penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La domanda di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 506 del 28 novembre 2023, è stato accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato il 28.05.2024. Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 10.12.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. La parte creditrice ha quindi convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, attesa la scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. La notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, intervenuta il 10.12.2023, ha infatti reso pienamente esigibile il credito.

Nel merito, il ricorso è fondato. Dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito: il Ministero non ha dato prova dell’avvenuto pagamento. Deve dunque essere ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della causa e del modesto livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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