Regressione tariffaria sanitaria: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2675 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria unica dovuta dalle strutture sanitarie private accreditate hanno contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione e soggetto erogatore, secondo il binomio obbligo-pretesa. Esse esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo alcun potere autoritativo di intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali. L’impugnazione delle deliberazioni che definiscono il meccanismo di regressione non muta l’assetto delle posizioni soggettive, poiché la contestazione investe le modalità e i tempi della regressione e non l’esercizio del potere di programmazione sanitaria. È irrilevante che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo, perché la forma dell’azione non incide sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di radiologia diagnostica ha impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria locale ha comunicato la chiusura del procedimento di recupero della regressione tariffaria unica per l’anno 2013, unitamente agli atti presupposti e alle deliberazioni che avevano definito il meccanismo di regressione.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della pretesa creditoria e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta di pagamento intervenuta a notevole distanza dall’esercizio finanziario di riferimento. L’azienda sanitaria si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando i propri precedenti su analoga fattispecie e le più recenti ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione. La questione giuridica centrale riguarda la natura della posizione soggettiva azionata: stabilire se la contestazione della regressione tariffaria attenga all’esercizio di un potere autoritativo oppure a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale.
Secondo il Collegio, poiché non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo al quale le strutture accreditate sono sottoposte su base convenzionale. Gli atti aziendali relativi alla regressione sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’amministrazione si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Il Tribunale richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, secondo cui esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie con contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio pubblico, schematizzabili secondo il binomio obbligo-pretesa. In materia di regressione tariffaria la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa, poiché l’azienda sanitaria è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento.
Non rileva, ad avviso del Collegio, che siano state impugnate le deliberazioni concernenti la definizione della regressione, perché le censure non riguardano la determinazione del tetto di spesa, la rettifica della capacità operativa o la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e dunque non investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria. Esse contestano piuttosto le modalità e i tempi della regressione. Neppure rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda e delle successive evoluzioni giurisprudenziali in punto di giurisdizione.
Nota della Redazione
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