Sei scatti stipendiali anche per la Guardia di Finanza congedata a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 191 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, nell’estendere i sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, comprende anche gli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il beneficio spetta anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, ove sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, non determina la reviviscenza della formulazione originaria, limitativa ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è cessato dal servizio per dimissioni volontarie dopo aver maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Ha chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

L’INPS ha resistito eccependo l’inammissibilità per omessa previa domanda all’amministrazione, l’inapplicabilità del beneficio al personale congedato a domanda e la mancata trasmissione del modello PA04 da parte dell’amministrazione di appartenenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità. Lo stato di incertezza oggettiva sul diritto vantato è concreto: dal 2019 l’INPS non ha modificato la propria condotta, nonostante la giurisprudenza consolidata, invocando esigenze di contenimento della spesa. Una previa istanza sarebbe stata inutile.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 hanno progressivamente introdotto i sei scatti. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai militari cessati per età, inabilità o decesso. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990: secondo il Collegio, l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria, poiché la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di volontà legislativa certa e indiscutibile.

La tecnica di produzione codicistica osta di per sé alla reviviscenza di norme esterne. Difetta quindi la condizione per ritenere ripristinato il limite del comma 15-bis. Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, la cui nozione di forze di polizia è ampia e ricomprende la Guardia di Finanza.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 non incide sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché opera ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno, infine, non è decadenziale: è un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo, come confermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019.

Quanto al modello PA04, la circolare INPS n. 26/2019 ha superato il sistema basato sulla trasmissione da parte dell’amministrazione: la valutazione dei presupposti spetta in via esclusiva all’INPS, tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa. Il ricorso è accolto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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