Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento al precario (TAR Sicilia n. 1707 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, accerta il perdurante inadempimento una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di condannare l’Amministrazione alla penalità di mora, liquidata negli interessi legali sulle somme portate dal giudicato. Il commissario ad acta dirigente del medesimo Ministero non ha diritto a compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in suo favore della somma di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo giudiziale era stato notificato presso la sede dell’ente e, come attestato dal cancelliere, era passato in giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’ente e risultava passata in giudicato. Dalla notificazione era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste basi il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Ha quindi nominato commissario ad acta il dirigente competente per il contenzioso e la disciplina del personale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.
Il meccanismo commissariale è stato delineato con precisione. Il commissario si insedia su richiesta formale della parte, corredata dalla dichiarazione dell’avvenuta scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, comunicata per conoscenza al Tribunale. Entro novanta giorni dalla ricezione deve dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza. Deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso che il commissario, dirigente dello stesso Ministero resistente, ne abbia diritto, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sugli importi del giudicato. Ha fissato il dies a quo nel trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione e il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario. Le spese sono state liquidate in favore della parte ricorrente e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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