Volume interrato e permesso di costruire (Cons. Stato n. 620 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto edilizio interrato costituisce nuova costruzione ed è soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001, che accomuna ai fini edilizi le opere fuori terra e quelle interrate. Il fondamento della disciplina è il carico urbanistico creato dall’intervento, che non viene meno per il solo fatto che il volume sia completamente tombato e non incida sul territorio soprastante. La qualificazione come pertinenza del manufatto accessorio è subordinata al rispetto del parametro del 20% del volume dell’immobile principale fissato dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001, richiamato in funzione eccettuativa dall’obbligo del titolo. Oltre tale soglia il manufatto assume autonoma rilevanza urbanistica e non può essere sottratto al regime concessorio.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto agli appellanti la demolizione di alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo nell’area esterna all’abitazione di loro proprietà. Tra queste rileva, nel giudizio d’appello, un locale interrato collegato all’unità immobiliare mediante corridoio e scalinata, adibito a ripostigli e a locale autoclave.
Il TAR Abruzzo aveva accolto solo in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità del provvedimento per un’altra opera e l’improcedibilità per la parte relativa a un impianto nel frattempo rimosso. Sulla porzione interrata il giudice di primo grado aveva invece riconosciuto la legittimità dell’ordine di demolizione, escludendo la natura pertinenziale in ragione delle dimensioni accertate. Da qui l’appello, incentrato sulla pretesa irrilevanza urbanistico-edilizia dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi gli ordini di censure. Quanto al primo, la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato il manufatto sotterraneo come volume interrato, per il quale è richiesto il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del testo unico dell’edilizia. La disposizione è chiara nell’accomunare, ai fini edilizi, le opere « fuori terra » e quelle « interrate », ed è pacificamente applicabile in ragione delle dimensioni del locale.
Il fondamento della norma va individuato nel carico urbanistico così creato. Ne consegue che resta priva di rilievo la circostanza sulla quale si fonda la censura, cioè che il volume sia completamente interrato e non abbia alcun impatto sul territorio soprastante. La natura tombata dell’opera non determina alcuna esenzione dal regime del titolo abilitativo.
Il secondo ordine di censure, volto a sostenere il carattere pertinenziale dei locali, si infrange sul tenore letterale dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dalla lett. e.1) in funzione eccettuativa. La norma richiede il rispetto del parametro numerico del 20% del volume dell’immobile principale, fissato come soglia di rilevanza urbanistica del manufatto accessorio.
Gli appellanti non forniscono alcuna indicazione sul rispetto di tale parametro, essendosi limitati a invocare la strumentalità funzionale e l’assenza di modifiche alla sagoma dell’edificio. Il motivo è pertanto infondato. L’appello è respinto e la sentenza confermata.
La Corte compensa integralmente le spese del grado: la natura non impattante sul territorio dell’abuso, pur non idonea a escludere l’illiceità, giustifica la statuizione compensativa in deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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