Il preavviso di rigetto non salva il divieto di armi (TAR Abruzzo n. 440 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, sottrae il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis alla regola di non annullabilità prevista per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Tale disposizione ha natura sostanziale, non è norma interpretativa e non dispone per il passato: si applica pertanto ai soli provvedimenti adottati dopo la sua entrata in vigore. Al provvedimento anteriore resta applicabile il previgente art. 21-octies, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, che estende all’omesso preavviso di rigetto la regola della non annullabilità del provvedimento discrezionale quando l’amministrazione prova in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il divieto prefettizio di detenzione di armi risponde a finalità cautelari e preventive e prescinde da una condanna penale.

Il Fatto

Il ricorrente chiede al TAR Abruzzo l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nei suoi confronti. Il ricorrente era stato assolto da uno dei reati contestati e prosciolto dagli altri per remissione di querela. Sostiene che il diniego si fondi su un giudizio di inaffidabilità privo di attualità e concretezza, senza accertamenti sulla personalità.

Con un secondo motivo deduce la violazione degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241/1990: l’amministrazione non gli avrebbe comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendogli di allegare chiarimenti e documentazione nel procedimento. Il Ministero dell’Interno resiste e produce una relazione illustrativa del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, potenzialmente assorbente. La resistente eccepisce che il provvedimento non avrebbe avuto contenuto diverso ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 neppure con il preavviso di rigetto. Si tratta quindi di stabilire se trovi applicazione la versione vigente al momento dell’adozione dell’atto o quella integrata dal d.l. n. 76/2020, che ha aggiunto il terzo periodo.

Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra norme sostanziali e processuali e il principio di irretroattività degli artt. 10 e 11 disp. prel. cod. civ.. Qualifica l’art. 10-bis come norma sostanziale, perché conforma il rapporto giuridico imponendo un adempimento procedimentale. È sostanziale anche l’art. 21-octies nella parte che definisce i vizi del provvedimento e le loro conseguenze invalidanti. Ha invece natura processuale la norma che consente all’amministrazione di provare in giudizio l’invarianza del contenuto.

La disposizione aggiunta dal d.l. n. 76/2020 non afferma, né espressamente né implicitamente, di disporre per il passato. Non è norma interpretativa, perché la giurisprudenza anteriore era consolidata nell’estendere all’omesso preavviso di rigetto la regola di non annullabilità. Il Collegio richiama al riguardo un indirizzo uniforme della giurisprudenza amministrativa di vertice. Ne deriva che il caso resta regolato dall’art. 21-octies previgente, applicato in via estensiva.

Il Collegio aderisce alla tesi maggioritaria e dissentee dall’orientamento minoritario che considera l’art. 21-octies norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva. La disposizione costituisce diretta attuazione di principi generali e sottrae talune fattispecie a una disciplina ispirata ai medesimi principi. L’estensione del regime all’omesso preavviso di rigetto è coerente con la sussunzione di entrambi i vizi nella categoria dei vizi formali, a condizione che sia provata l’invarianza dell’esito.

Nel caso concreto la prova è fornita dalla relazione della Prefettura: il rigetto si fonda sul permanere dei motivi posti a base del divieto originario, non sui precedenti penali. Il ricorrente non ha inoltre allegato gli argomenti che avrebbe introdotto con il preavviso. Il motivo è quindi respinto. Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama i principi in materia di autorizzazioni di polizia: l’art. 39 r.d. n. 773/1931 presuppone un giudizio prognostico di affidabilità, non di pericolosità sociale. Il diniego non è illogico né immotivato, data la natura cautelare e preventiva del divieto. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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