Sei scatti stipendiali nel TFS: riconosciuto il beneficio anche per il collocamento a riposo a domanda (TAR Valle d’Aosta n. 17 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, a tutto il personale delle forze di polizia, anche di ordinamento militare, ivi inclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio per il personale cessato a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, operata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, non determina la reviviscenza della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o morte. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo di cui al comma 2 dell’art. 6-bis non ha natura decadenziale.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da due ex appartenenti alla Polizia di Stato, collocati a riposo su domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987.
L’INPS si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e sollevando, tra l’altro, un’eccezione di decadenza per l’inosservanza del termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo e profili di incostituzionalità del quadro normativo vigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il complesso quadro normativo di riferimento, caratterizzato da una stratificazione di fonti non sempre coordinate. Dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale che ha diviso i giudici amministrativi, il TAR aderisce all’orientamento, ormai consolidato, favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia. La motivazione si fonda su quattro passaggi argomentativi: l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 è dettato ai soli fini pensionistici; l’istituto del beneficio per il TFS è disciplinato dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987; l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 non comporta la reviviscenza della norma limitativa previgente; l’ambito di applicazione soggettivo include tutte le forze di polizia di ordinamento civile e militare, per come individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981.
Il Tribunale dichiara manifestamente infondata l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo e la sua qualificazione in chiave di perentorietà determinerebbe una irragionevole diversità di trattamento, riservando il beneficio solo a chi presenta la domanda entro tale termine. Il Collegio precisa inoltre che l’INPS è l’unico titolare della competenza a calcolare e corrispondere il trattamento di fine servizio.
Quanto ai profili di incostituzionalità sollevati dall’INPS, il Collegio li respinge. La norma di copertura finanziaria esiste ed il principio di cui all’art. 81 della Costituzione costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice. In ordine al canone di ragionevolezza, il riconoscimento del beneficio non determina un’estensione generalizzata, essendo subordinato al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Il ricorso viene pertanto accolto, con condanna dell’INPS alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale. Viene, invece, rigettata la domanda di rivalutazione monetaria, in quanto esclusa dalle disposizioni di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.