Ottemperanza carta del docente: risarcimento negato per nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2433 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente, una volta passata in giudicato, è titolo per il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, qualora l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di 120 giorni dalla notifica. In tale sede, il giudice dell’ottemperanza, pur accogliendo la domanda e ordinando l’esecuzione, può ritenere la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. manifestamente iniqua o ostacolata da altre ragioni, quando abbia già nominato il commissario ad acta e il ritardo sia ascrivibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante il beneficio.
Il Fatto
Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la carta del docente per un importo annuo di € 500,00 per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. La sentenza, notificata al Ministero il 29 luglio 2025, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’esecuzione del giudicato.
Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza dedurre di aver adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e ha accertato la fondatezza della domanda, in quanto la pretesa relativa agli importi riconosciuti dal giudice ordinario era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito e nominando fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi 60 giorni.
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta. La Corte ha richiamato la disposizione che esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la condanna manifestamente iniqua in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibili principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. La Corte ha richiamato, in punto di quantificazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 relativa ai procedimenti seriali in materia di carta del docente.
Nota della Redazione
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