La pergotenda retraibile non richiede titolo edilizio e non altera il prospetto (Cons. Stato n. 7731 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pergotenda non necessita di titolo abilitativo quando l’opera principale è costituita dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, e la struttura si qualifica come mero elemento accessorio di sostegno e di estensione. Non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio. La retraibilità della copertura, consentendo la completa scopertura del terrazzo, esclude la presenza di un manufatto stabile, non altera il prospetto e rende gli elementi di supporto strumentali al mantenimento della tenda, senza autonoma consistenza. Ne consegue che l’intervento rientra nell’edilizia libera e che l’ordinanza di demolizione adottata in relazione a un’opera non necessitante del previo titolo edilizio è illegittima.
Il Fatto
I proprietari di un immobile in Roma hanno impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di un intervento edilizio realizzato sull’immobile. Hanno dedotto il difetto di motivazione e la violazione della disciplina dettata dal d.P.R. n. 380/01, chiedendo l’annullamento dell’atto.
Il TAR, con sentenza n. 830/2022, ha rigettato il ricorso. I proprietari hanno proposto appello, censurando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a. e, nel merito, l’errata qualificazione dell’intervento, ritenuto non necessitante di titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo di rito. Gli stessi appellanti riconoscono che all’udienza fissata per la discussione della domanda cautelare nessuna delle parti costituite era presente. La ratio dell’art. 60 c.p.a. è quella di offrire ai difensori la possibilità di controdedurre, in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; non presenziando in udienza o in camera di consiglio, i procuratori vi rinunciano implicitamente. Nessun avviso era quindi necessario e il motivo è infondato.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (C.d.S., IV, 1.7.2019, n. 4472): per configurare una pergotenda occorre che l’opera principale sia la tenda e che la struttura resti elemento accessorio necessario al sostegno e all’estensione; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.
Il Collegio rileva che costituisce circostanza pacifica la retraibilità della copertura in esame, che consente la completa scopertura del terrazzo. Il manufatto appare quindi privo di copertura stabile e non altera il prospetto dell’edificio al quale accede. La retraibilità fa inoltre sì che gli elementi di supporto appaiano strumentali al mantenimento della tenda, non configurandosi come elementi autonomi.
Da ciò deriva che la pergotenda non necessitava di alcun titolo edilizio, rientrando tra gli interventi di edilizia libera. L’ordinanza di demolizione impugnata è pertanto illegittima, perché adottata in relazione a un’opera non necessitante del previo titolo.
L’appello è così accolto e, in riforma della sentenza, l’atto impugnato in primo grado è annullato. Il Collegio compensa le spese del doppio grado di giudizio in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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