Ottemperanza alla Carta docente, spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1355 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la notifica del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La declaratoria non preclude la condanna alle spese, che si fonda sul principio della soccombenza virtuale: è soccombente chi ha reso necessario il ricorso per ottenere l’adempimento. La liquidazione segue i criteri indicati dal Consiglio di Stato per fattispecie sovrapponibili, con importi ridotti rispetto a quelli ordinari del giudizio di ottemperanza. L’esito del giudizio resta autonomo rispetto alla sola circostanza dell’adempimento tardivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, con sentenza n. 403/2024, l’accertamento del diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Dopo la notifica della sentenza, l’amministrazione non ha posto in essere alcun adempimento. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. In corso di causa l’Ufficio Scolastico Regionale ha dato atto dell’accredito dell’importo riconosciuto in sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha eseguito il giudicato, come confermato dallo stesso ricorrente nelle note di udienza. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità nell’ordine di ottemperanza né nella nomina del commissario.
La questione realmente controversa riguarda le spese. Il ricorrente ha evidenziato che l’accredito è intervenuto il 4 dicembre 2025, quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso, avvenuti il 6 settembre 2025. Su questo dato il Collegio fonda il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo ha reso necessaria l’iniziativa giudiziale, e la parte deve essere ristorata.
Quanto all’importo, il Tribunale sceglie di conformarsi alle indicazioni di alcune decisioni del Consiglio di Stato — Sez. VII n. 3458 del 2026, Sez. VII n. 331 del 2026 e Sez. VII n. 9612 del 2025 — che, riformando in punto di spese sentenze della stessa Sezione rese in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili, hanno quantificato le spese di primo grado in € 800,00. Il Collegio recepisce tale misura, riducendo la pretesa rispetto ai parametri ordinari.
Sul contributo unificato il giudice dà atto che il ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, attestante il diritto all’esenzione. Le spese sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e la sentenza è posta in esecuzione a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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