Lotto intercluso escluso se l’area è solo parzialmente urbanizzata (C.G.A.R.S. n. 305 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio il rispetto delle previsioni del piano regolatore generale che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio costituisce regola generale e imperativa: il rilascio del titolo edilizio è legittimo solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace. L’obbligo dell’interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione sopperisce alla mancanza fisica delle opere, ma non colma l’assenza dello strumento attuativo. L’eccezione del lotto intercluso opera solo quando l’area è l’unica non edificata, si trova in una zona integralmente costruita, è dotata di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie ed è valorizzata da un progetto conforme al piano. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la sola ragione ostativa fondata e non confutata è sufficiente a sostenere il diniego.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Comune il permesso di costruire per un fabbricato residenziale su un lotto ricadente in parte nella zona C1 e in minima parte nella zona C3.1 del piano regolatore. Il Comune aveva negato il titolo con provvedimento motivato, tra l’altro, sulla necessità del piano di lottizzazione per la porzione ricadente in zona C3.1 e sul difetto dei requisiti igienico-sanitari e di distanza.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e compensava le spese. La ricorrente appellava, riproponendo integralmente le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la proposizione dell’appello e la reiterazione di tutti i motivi di prime cure hanno fatto riemergere l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Per economia dei mezzi processuali, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina quindi direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo.

Nel merito, è pacifico che una parte del progetto ricada in zona C3.1, per la quale l’art. 60, comma 3, delle n.t.a. del p.r.g. impone il piano di lottizzazione. La Sezione richiama la propria consolidata giurisprudenza: le prescrizioni di piano che impongono la pianificazione di dettaglio sono vincolanti e inibiscono l’intervento diretto costruttivo. Non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona.

Il Collegio ribadisce che l’insurrogabilità del piano attuativo non può essere vinta dall’imposizione di opere di urbanizzazione al momento del rilascio del titolo: tale obbligo sopperisce alla mancanza materiale delle opere, ma non all’assenza dello strumento esecutivo. Sono esclusi equipollenti e indagini sull’edificabilità di fatto.

Quanto all’eccezione del lotto intercluso, la Corte ne enuclea i presupposti e la esclude nel caso concreto. Anche in ragione della documentazione fotografica versata dal Comune, l’area è inserita in una più ampia zona non sufficientemente urbanizzata, con edificazione soltanto parziale e incompleta dotazione di opere di urbanizzazione. La stessa appellante si era impegnata a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, circostanza incompatibile con la tesi dell’area già compiutamente urbanizzata.

Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la ragione ostativa fondata sul difetto dello strumento attuativo è sufficiente a confermare il diniego, richiamata la giurisprudenza da ultimo espressa dal Consiglio di Stato. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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