Accoglimento dell’ottemperanza per l’erogazione della Carta del docente ai supplenti (TAR Lazio n. 12812 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha carattere meramente esecutivo, essendo limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, il ricorso è accolto con la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirgli, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico di importo nominale pari a 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Nonostante il giudicato favorevole, l’Amministrazione non provvedeva all’erogazione del beneficio. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tale giudizio ha natura meramente esecutiva, senza possibilità di riesaminare il merito della controversia già decisa dal giudice civile (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026).
Con specifico riferimento all’onere probatorio, il Tribunale ha evidenziato come, di fronte alla comprovata allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’Amministrazione non avesse fornito alcun chiarimento in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio processuale ha determinato l’accoglimento della pretesa, in applicazione dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione nel termine di novanta giorni.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, precisando che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su istanza della parte ricorrente. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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