Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 1317 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi non opposti e divenuti esecutivi, non potendo limitarsi a eccepire il proprio inadempimento, del quale non ha fornito prova contraria. Gli interessi sono dovuti nella misura stabilita dal titolo esecutivo: al tasso del d.lgs. n. 231/2002 ove il decreto li preveda, al saggio legale ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla pubblicazione del decreto ove il titolo nulla disponga. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando risulti iniqua, segnatamente perché per la quasi totalità della somma azionata sono già riconosciuti gli interessi moratori.

Il Fatto

Una banca creditrice ha ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia tre decreti ingiuntivi — n. 354/2020, n. 171/2021 e n. 161/2022 — con i quali la struttura sanitaria provinciale è stata condannata al pagamento di complessivi importi, oltre interessi e spese. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi, come attestato dalla Cancelleria; i titoli sono stati notificati alla debitrice tra il 2022 e il 2024.

Poiché l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, la banca ha proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di pagamento delle somme portate dai titoli, la condanna agli interessi e la fissazione della penalità di mora per il ritardo successivo. La struttura sanitaria non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato l’art. 114 c.p.a. e ha rilevato che la pretesa creditoria trova fondamento in decisioni giurisdizionali passate in giudicato. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di avere dato integrale esecuzione ai decreti. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Sulla domanda accessoria relativa agli interessi, il TAR ha distinto in ragione del contenuto dei singoli titoli. Per i decreti n. 161/2022 e n. 354/2020 gli interessi sono dovuti al tasso del d.lgs. n. 231/2002, come ivi previsto. Per il decreto n. 171/2021, che nulla dispone in proposito, gli interessi vanno computati al saggio legale ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto, richiamando sul punto un orientamento consolidato della Cassazione.

Il Collegio ha invece respinto la richiesta di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il rimedio è stato ritenuto iniquo, perché per la quasi totalità della somma azionata sono già dovuti gli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. Sul punto il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento, da ultimo espresso dalla Sezione Seconda n. 4 del 07.01.2025.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato e imputato agli interessi scaduti ex art. 1194 c.c., assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, gravano sulla struttura sanitaria soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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