Rimborso spese legali al dipendente assolto fuori massa passiva dissesto (TAR Sicilia n. 3427 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente comunale al rimborso delle spese legali sostenute per un giudizio di responsabilità connesso all’espletamento del servizio sorge con la dichiarazione di esenzione della responsabilità, che costituisce l’evento generatore del diritto; con l’entrata in vigore dell’art. 24 della L.R. Sicilia n. 30/2000 tale elemento costitutivo è individuato nell’accertamento giudiziale definitivo dell’esenzione da responsabilità penale. L’obbligazione così sorta non è riconducibile ai fatti ed atti di gestione di cui all’art. 252 d.lgs. n. 267/2000, poiché deriva dalla promozione di un’azione penale estranea all’ente, e resta perciò fuori dalla massa passiva del dissesto. È pertanto ammissibile il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. avverso la sentenza del giudice ordinario che abbia accertato quel diritto, purché l’amministrazione non provi l’avvenuto pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, sorvegliante di ecologia ed ambiente presso il Comune di Catania, è stato sottoposto a giudizio penale per fatti asseritamente commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, con conseguente avvio di un parallelo procedimento disciplinare. Il G.U.P. del Tribunale di Catania lo ha prosciolto perché il fatto non sussiste e il procedimento disciplinare è stato archiviato.

Il dipendente ha quindi chiesto al Comune il rimborso delle spese legali, quantificate in € 10.996,40 ed assistite da parere di congruità. L’ente ha negato. Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda, condannando il Comune al pagamento di quella somma, oltre interessi legali dal 16 luglio 2019, e delle spese processuali liquidate in € 2.226,50. La sentenza, notificata il 22 aprile 2024 e non impugnata, è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso i profili di inammissibilità sottoposti al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., legati allo stato di dissesto dell’ente e alla competenza dell’organismo straordinario di liquidazione. Richiamando Cass. Civ., Sez. Un., n. 27282 del 2017, ha ribadito che l’art. 39 della L.R. n. 145/1980 collega il rimborso alla dichiarazione di esenzione della responsabilità, quale evento generatore del diritto, e che per effetto dell’art. 24 della L.R. n. 30/2000 l’elemento costitutivo è divenuto l’accertamento giudiziale definitivo (cfr. C.G.A.R.S. n. 209 del 2012).

Nel caso concreto l’evento fondante si è perfezionato con la sentenza di proscioglimento del 2019, successiva al momento di competenza dell’organo straordinario, riferita agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018 (cfr. C.G.A.R.S. n. 1104 del 2020). Il Tribunale ha poi rilevato che l’obbligazione non è nemmeno riconducibile ai fatti ed atti di gestione ex art. 252 d.lgs. n. 267/2000, essendo la risultante della promozione di un’azione penale non ascrivibile al Comune e conclusasi con il riconoscimento dell’estraneità del dipendente ai fatti contestati.

Superato il vaglio preliminare, il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza; risultano rispettati il termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.; è documentata la notifica della sentenza al Comune.

Nel merito, il perdurante inadempimento è rimasto provato, non avendo l’ente dimostrato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio di cui all’art. 2697 cod. civ. secondo cui i fatti estintivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine al Comune di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con compenso a carico dell’ente inottemperante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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