Ottemperanza alla sentenza sul beneficio della Carta elettronica docente (TAR Campania n. 100 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo, assegnando un termine per provvedervi. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta un organo dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’ente il compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, una sentenza che gli riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad accreditare la somma complessiva sulla carta del docente.
Rimasta ineseguita la pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese. L’Amministrazione si è costituita depositando memoria di stile, senza contestare nel merito i presupposti dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione in atti. In primo luogo, il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta attestato da apposita certificazione di cancelleria. In secondo luogo, è maturato l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo entro sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha designato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario è chiamato ad agire decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione.
Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo, potendo il commissario esigerle all’esito delle proprie funzioni sulla base di adeguata documentazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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