Responsabilità del membro di associazione sportiva e limiti della motivazione dell’atto fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 20850 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento delimita l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e consente al contribuente di conoscere l’an e il quantum della pretesa, onde approntare un’idonea difesa. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può fondare in sede contenziosa la propria pretesa su ragioni diverse da quelle specificamente definite nell’atto, né il giudice può porre a base della decisione tali diverse ragioni. È pertanto affetta da violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza che riconosca la responsabilità solidale e illimitata di un membro del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica in forza della qualificazione del rapporto tra i partecipanti come società di fatto, ove siffatto titolo di responsabilità non sia stato prospettato dall’Ufficio, che abbia invece contestato la responsabilità ai sensi dell’art. 38, secondo periodo, cod. civ..
Il Fatto
La Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate notificava a un membro del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento con cui contestava la sua responsabilità per il pagamento di IRES, IRAP e IVA rideterminati in capo all’ente per l’anno 2011. Secondo l’Ufficio, l’associazione era solo fittiziamente priva di scopo di lucro, avendo in sostanza svolto esclusivamente attività commerciale nel periodo d’imposta verificato.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Napoli, sostenendo di non aver mai partecipato alla gestione dell’ente. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo; la decisione veniva però riformata dalla CTR della Campania, che in accoglimento dell’appello erariale rigettava l’originario ricorso. Il collegio regionale riteneva che l’associazione, per aver svolto attività commerciale, dovesse considerarsi una società irregolare o di fatto, equiparabile alle società in nome collettivo irregolari, e ne traeva la responsabilità solidale e illimitata di tutti i membri. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la CTR avrebbe qualificato come società di fatto il rapporto tra i partecipanti all’associazione, fondando su tale impostazione il riconoscimento della responsabilità illimitata del ricorrente, così travalicando i limiti delle ragioni esposte nell’atto impositivo.
Il motivo è accolto. La Corte rileva che l’avviso di accertamento aveva contestato la responsabilità personale e solidale del membro ai sensi dell’art. 38, secondo periodo, cod. civ., come si ricava dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta nel controricorso dell’Agenzia. Se è vero che l’Ufficio aveva predicato la natura commerciale dell’ente, è altrettanto vero che esso non aveva prospettato l’esistenza di una società di fatto, né sostenuto che la responsabilità derivasse dalla mera partecipazione al supposto sodalizio, a prescindere dal compimento di atti di gestione.
La decisione impugnata poggia dunque su un titolo di responsabilità diverso da quello addotto dall’Amministrazione finanziaria, incentrato sull’art. 38, secondo periodo, cod. civ.: donde la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sovviene il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la motivazione dell’atto fiscale delimita l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel giudizio di merito e mette il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa. L’Ufficio non può quindi fondare in sede contenziosa la pretesa su ragioni diverse da quelle specificamente definite nell’atto, né il giudice può porre a base della decisione tali diverse ragioni, come affermato in Cass. n. 29732/2024, Cass. n. 14570/2018 e Cass. n. 4327/2016.
Il secondo motivo, sulla violazione degli artt. 2247 e 2697 cod. civ., e il terzo, sull’art. 38 cod. civ., restano assorbiti dall’accoglimento del primo. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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