Sanzione disciplinare militare e accesso differito agli atti del procedimento (TAR Sicilia n. 2516 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare militare, l’art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 90/2010 dispone il differimento del diritto di accesso agli atti fino all’emanazione del provvedimento conclusivo, costituendo applicazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e non pregiudicando l’interesse difensivo, che si sostanzia al termine del procedimento. La sentenza penale irrevocabile di condanna esplica efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’Amministrazione non è tenuta a ulteriori indagini sul fatto, ma deve motivare la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi dell’art. 1352, comma 1, cod. ord. mil., con onere argomentativo più stringente solo quando il collegamento con i doveri del militare non emerga con immediatezza. La graduazione della sanzione disciplinare rientra in un’ampia sfera di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, unitamente agli atti presupposti, tra cui la contestazione degli addebiti e la relazione finale dell’ufficiale inquirente.

La sanzione si fonda su una condotta oggetto di sentenza penale irrevocabile di condanna, ritenuta biasimevole anche sul piano disciplinare perché contraria ai doveri di moralità, rettitudine ed esemplarità propri dello status di militare. Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa per mancata ostensione della relazione finale prima della seduta della Commissione di disciplina, il difetto di motivazione sulle memorie difensive e sui precedenti di servizio, nonché l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che l’art. 1050, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 90/2010 prevede espressamente il differimento della conoscenza degli atti del procedimento disciplinare fino all’emanazione del provvedimento. La norma costituisce applicazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e risponde a una scelta del legislatore volta a salvaguardare la riservatezza della funzione disciplinare, senza pregiudicare l’interesse difensivo, che assume rilievo al termine del procedimento. Poiché il ricorrente lamenta la mancata ostensione prima della seduta della Commissione, la censura è infondata.

Quanto al difetto di istruttoria e di motivazione, il Tribunale richiama l’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen.: la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Ne deriva che l’Amministrazione non doveva condurre ulteriori indagini e non è arbitrario il mancato rilievo alle diverse circostanze allegate dal militare.

Il Collegio distingue però il piano dell’accertamento del fatto da quello della rilevanza disciplinare della condotta. L’art. 1352, comma 1, cod. ord. mil. richiede una motivazione idonea a far emergere compiutamente tale rilevanza, con un onere più stringente nei casi in cui il collegamento con i doveri del militare non emerga con immediatezza. Nel caso concreto, le memorie difensive sono state acquisite e valutate in sede di inchiesta formale; il provvedimento e gli atti presupposti contengono una puntuale indicazione delle ragioni della stigmatizzazione, avendo il ricorrente leso i principi di moralità e rettitudine e pregiudicato la relazione fiduciaria con l’Amministrazione.

Sulla proporzionalità, il Tribunale ribadisce che all’Amministrazione spetta un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione salvo i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il giudizio di gravità può essere implicito nella natura del reato, nella posizione d’impiego e nella commissione in occasione o a causa del servizio. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per le peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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