Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (TAR Puglia n. 32 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza che consegua all’integrale adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, sopravvenuto nel corso del giudizio, va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., avendo il ricorrente ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa esecutiva azionata. La declaratoria presuppone che l’adempimento sia integrale e che la parte ricorrente ne dia esplicita rappresentazione. Ai fini delle spese, la soccombenza si atteggia in termini virtuali: l’amministrazione che abbia pagato solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, delle diffide, del precetto e del pignoramento presso terzi va condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato asseritamente formatosi su una sentenza del Tribunale Civile di Lecce e sulla confermante sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che avevano visto soccombente il Ministero della Salute. Le decisioni dell’A.G.O. avevano condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali, e di un importo per le spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Prima della definizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto alla liquidazione degli importi tramite due decreti della Direzione Generale competente. Con memoria depositata il 4 gennaio 2024 i difensori dei ricorrenti hanno dato atto dell’avvenuto pagamento e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, essendo il pagamento intervenuto solo dopo il ricorso, le diffide, il precetto e la notificazione del pignoramento presso terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenienza rappresentata: l’integrale adempimento da parte del Ministero alle sentenze dell’A.G.O. passate in giudicato e la dichiarazione esplicita dei difensori delle parti ricorrenti. Su questa base ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 34, comma 5, c.p.a., in forza del quale la declaratoria consegue al pieno soddisfacimento della pretesa esecutiva azionata con il ricorso di ottemperanza. L’adempimento, benché tardivo, ha esaurito l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia di ottemperanza: manca, dunque, la materia sulla quale il giudizio dovrebbe incidere.

Sul regime delle spese il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato condannato perché ha provveduto al pagamento solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il ritardo nell’adempimento del giudicato viene così valorizzato sul piano delle conseguenze processuali, anche in assenza di una pronuncia di condanna sull’obbligo sostanziale, ormai soddisfatto.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari. Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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