Ottemperanza e verifica dei requisiti della cittadinanza iuris communicatione (TAR Puglia n. 327 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto all’acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il giudice amministrativo deve verificare che i presupposti normativi richiesti dall’art. 5 della legge n. 91/1992 sussistano al momento dell’adozione del decreto prefettizio. L’estrinsecazione degli effetti del giudicato dipende dal permanere invariato delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della decisione. Il venire meno del vincolo coniugale per intervenuta separazione o scioglimento impedisce quindi il riconoscimento della cittadinanza. Il giudicato formatosi sulla sola irrilevanza della sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. non copre l’accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, e non osta alla loro verifica in sede esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accolto l’appello avverso il diniego prefettizio, accertando il diritto dell’appellante ad acquistare la cittadinanza italiana iuris communicatione, e aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado.

Nelle more, la Prefettura di Bari — subentrata nell’istruttoria — ha preannunciato l’avvio del procedimento di verifica dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 91/1992, rilevando l’intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale con la coniuge cittadina italiana, e ha poi comunicato l’impossibilità di emanare il decreto di concessione. Il ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta, qualificando la nota prefettizia come soprassessoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette la ricevibilità dell’azione, esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il ricorso è però infondato nel merito.

Il Tribunale osserva anzitutto che la nota con cui la Prefettura ha escluso la concessione non è stata impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestarne la natura soprassessoria. Nel merito, le considerazioni dell’Amministrazione sono condivisibili. La sentenza dell’A.G.O. ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, ma non ha escluso che la concessione dovesse avvenire nelle forme normativamente previste.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra giudicato ed esecuzione. L’estrinsecazione degli effetti della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione dipende dal permanere invariato delle circostanze di fatto e di diritto presenti al momento della sua emanazione. La norma richiede che, al momento dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 91/1992, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Il Collegio esclude poi che la sentenza della Corte d’Appello abbia riconosciuto in via definitiva il diritto all’acquisto della cittadinanza, essendo pronunciata sulla sola irrilevanza della sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. ai fini in questione, senza alcuna valutazione sugli ulteriori requisiti. Non sussiste dunque alcun giudicato sull’accertamento della costanza del matrimonio. La Prefettura, pur tenuta all’esecuzione, doveva applicare la normativa richiamata e, verificata l’insussistenza del presupposto fattuale, ha legittimamente comunicato l’impossibilità di procedere.

La domanda di ottemperanza è pertanto respinta. Le spese del giudizio sono integralmente compensate per la peculiarità e la novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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