Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora ex art 114 cpa (TAR Calabria n. 256 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la presentazione della richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla stessa. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali. Sull’amministrazione inadempiente grava l’onere di provare l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza, ove non rifuse nel termine assegnato, sono corrisposte dal Commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata a pagare, senza dilazione, la somma di euro 7.200,00, oltre alle spese del procedimento liquidate e distratte in favore del difensore.
Il titolo, pubblicato e ritualmente notificato, non risultava eseguito. I ricorrenti hanno quindi presentato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, senza ottenere alcun adempimento. Hanno pertanto proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114 cod. proc. amm. per il ritardo ulteriore e il riconoscimento degli interessi. Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. Il decreto della Corte d’appello è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato regolarmente notificato all’amministrazione. Il giudice ha quindi esaminato la questione relativa ai requisiti dell’ottemperanza ai decreti emessi ex legge n. 89/2001.
Sul punto il TAR ha operato un revirement rispetto alla propria precedente giurisprudenza, aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato n. 1423/2021. Ha ritenuto non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente, invece, che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Nel caso concreto entrambe le condizioni risultavano integrate.
Il Collegio ha poi rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Tale prova gravava sulla stessa amministrazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. Sussistevano pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Sulla domanda di interessi, poiché il titolo nulla prevedeva, il Collegio ha riconosciuto gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto. Ha quindi ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore, e affidate in caso di mancata refusione al medesimo Commissario.
Nota della Redazione
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