Annullamento d’ufficio della concessione edilizia richiede interesse pubblico attuale e comparazione (TAR Sicilia n. 215 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, al pari di ogni provvedimento di autotutela, non può fondarsi sul solo accertamento dell’illegittimità originaria dell’atto. Esso esige la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata, e una motivazione che compari tale interesse con le posizioni giuridiche soggettive consolidatesi in capo ai destinatari. Il potere di autotutela va esercitato entro un termine ragionevole, anche quando la novella dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 non sia applicabile ratione temporis, valendo essa quale indice ermeneutico. Il lungo tempo trascorso e la realizzazione del progetto consolidano un legittimo affidamento del privato sulla stabilità del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha realizzato due edifici residenziali in forza di una concessione edilizia auto-assentita mediante comunicazione di inizio lavori, acquisita al protocollo del Comune nel 2005. Con atto unilaterale d’obbligo del 2007 si era impegnato a cedere gratuitamente le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, subordinando a tale adempimento unicamente la richiesta delle certificazioni di abitabilità.
Dopo un sopralluogo, l’Amministrazione ha rilevato che le opere realizzate non rispecchiavano quelle di progetto e ha avviato il procedimento di annullamento ai sensi dell’art. 2 della L.R. Sicilia n. 17/1994. Con ordinanza del 22 giugno 2022, notificata il 28 giugno 2022, ha disposto l’annullamento in autotutela della concessione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento articolando sei motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure, sostanzialmente contenute nei primi cinque motivi, che denunciano l’inesistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio. Il giudice richiama i principi generali in materia di autotutela, già applicati ai titoli edilizi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017.
Per procedere al ritiro dell’atto occorre, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, ulteriore rispetto al semplice ripristino della legalità. L’atto di ritiro deve recare adeguata motivazione che compari tale interesse con quelli dei privati destinatari. Non può ritenersi sussistente, in via generale, un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo. Sul punto il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia n. 1013 del 2024, nonché il Cons. Stato n. 1976 del 2022.
Il potere di autotutela deve inoltre essere esercitato entro un termine ragionevole, anche quando la novella dell’art. 21 nonies non trovi applicazione ratione temporis, valendo essa quale indice ermeneutico. Tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto con la realizzazione del progetto un ragionevole affidamento sulla regolarità del titolo.
Applicando tali principi, il Collegio ravvisa un difetto di istruttoria e di motivazione: l’annullamento è intervenuto dopo circa diciassette anni; non risulta prova di false rappresentazioni del ricorrente; il lungo tempo trascorso ha consolidato il legittimo affidamento; l’Amministrazione non ha valutato né comparato l’interesse pubblico con quello privato.
Il provvedimento motiva l’annullamento con l’inadempimento degli obblighi assunti con l’atto unilaterale del 2007 e con l’inefficacia del titolo derivante dalla mancanza o non conformità delle opere di urbanizzazione. Non reca però alcuna indicazione dell’interesse pubblico sotteso, né comparazione con l’interesse privato. Manca inoltre ogni riscontro sulla lamentata disparità di trattamento rispetto ai proprietari di villette del medesimo comparto cui sarebbe stata consentita la monetizzazione, censura specificamente introdotta e non generica. Parimenti pregnante è la mancata istruttoria sulla circostanza che gli accordi connettevano all’inadempimento rilievi in ordine alla certificazione di abitabilità e non alla concessione. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento dei motivi non delibati, e il provvedimento annullato, salvi i successivi atti dell’amministrazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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