Cumuli di inerti non qualificabili come rifiuti se il proprietario intende riutilizzarli (TAR Liguria n. 1198 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I materiali inerti abbancati su un’area di ex cava non integrano la nozione di rifiuto di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 quando il detentore non si disfi né abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi degli stessi, ma manifesti reiteratamente la volontà di riutilizzarli in situ. Ne consegue l’illegittimità dell’ordine di rimozione adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, anche per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti con cui la stessa amministrazione, dopo aver sollecitato la rimozione, si era acquietata dinanzi alla presentazione e all’esecuzione di un progetto di risistemazione parziale dei cumuli. La qualificazione come rifiuto presuppone un accertamento effettivo sulla volontà del detentore, non la sola riconducibilità dei materiali a una categoria merceologica.
Il Fatto
Il ricorrente e la società proprietaria impugnano il provvedimento n. 50 del 10/6/2024, con cui il Comune di Genova ha ordinato la rimozione e l’avvio a recupero o smaltimento di due abbancamenti di materiali inerti giacenti presso un’ex cava dismessa negli anni ’80. La società era divenuta proprietaria dell’area nel 2010; in precedenza il sito apparteneva a una diversa società, che aveva affrontato un procedimento di caratterizzazione ambientale conclusosi nel 2009 con esclusione della necessità di bonifica.
Già nel 2009 il Comune aveva invitato l’allora proprietaria a rimuovere i cumuli o a impiegarli in loco sulla base di un progetto urbanistico. Nel 2016 la ricorrente presentava un progetto di sistemazione parziale dei cumuli, eseguiva i lavori e ne comunicava la fine, senza contestazioni. Il nuovo ordine di rimozione riapre la questione, fondandosi su note di ARPAL che qualificano i materiali come rifiuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo di incompetenza del dirigente, dedotto per ultimo ma pregiudiziale secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Il motivo è infondato: agli atti risulta un provvedimento sindacale di delega al dirigente della Direzione Ambiente per la firma dei provvedimenti ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, richiamato nel preambolo dell’atto impugnato.
Il ricorso è però fondato sotto i profili assorbenti del quarto e del secondo motivo. L’ordine è stato adottato sulla base degli artt. 183 e 192 del d.lgs. n. 152/2006, muovendo dalla qualificazione dei due abbancamenti come rifiuti operata da ARPAL.
La Corte ritiene dirimente il rilievo che i cumuli non siano qualificabili come rifiuto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006. La società proprietaria, lungi dal volersene disfare, ha più volte manifestato l’intenzione di riprendere la coltivazione della cava e di rimodellare o riutilizzare in situ i materiali come fondi per la viabilità interna. Tale volontà risulta dalla relazione tecnica prodotta a corredo del progetto di sistemazione e dall’impugnazione, coltivata con successo, della deliberazione regionale che aveva stralciato il sito dall’areale del piano delle attività di cava.
A conferma, la società ha eseguito il progetto presentato in ottemperanza al precedente invito comunale del 2009, ottenendo l’autorizzazione ai movimenti di terreno e comunicando l’inizio e la fine dei lavori senza contestazioni. Da qui la contraddittorietà del nuovo ordine rispetto alle precedenti determinazioni dell’Amministrazione, che si era acquietata dinanzi alla risistemazione parziale dei cumuli in vista del loro possibile riutilizzo.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e di ARPAL, liquidate in dispositivo, e sono integralmente compensate con la società terza estranea alla vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.