Proroga VIA su titolo decaduto per decorso termine quinquennale (TAR Molise n. 80 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di VIA disciplinato dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 nel testo applicabile ratione temporis ha efficacia quinquennale decorrente dalla pubblicazione, salvo che il provvedimento stesso fissi un termine maggiore. Decorso inutilmente tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, l’amministrazione non può concedere la proroga ai sensi dell’art. 25, comma 5, del T.U.A., perché difettano i presupposti: essa può solo disporre la reiterazione della procedura di valutazione. L’atto conclusivo della conferenza di servizi di localizzazione ex d.P.R. n. 383/1994 non costituisce atto confermativo della VIA né nuovo dies a quo, afferendo a un autonomo ambito di competenza urbanistica ed edilizia. La proroga concessa su titolo già decaduto ope legis è illegittima per errore di fatto e di diritto e carenza dei presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente in qualità di soggetto attuatore chiedeva alla Regione la proroga dell’efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso nel 2013, sostenendo che il termine quinquennale dovesse computarsi dall’atto deliberativo di localizzazione del 2016, e contestualmente il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica. La Regione accoglieva entrambe le istanze con i provvedimenti impugnati.

L’associazione ambientalista e l’ente locale ricorrevano davanti al TAR, deducendo l’intervenuta decadenza del titolo ambientale da oltre tre anni e l’illegittimità della proroga per difetto dei presupposti e di motivazione. Nelle more del giudizio intervenivano l’aggiudicazione della commessa e la stipula del contratto di appalto, da cui le resistenti traevano un’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva. Quanto all’associazione territoriale, richiamando Cons. Stato n. 3921 del 2022 e Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, riconosce la legittimazione in presenza di previsione statutaria di tutela ambientale, vicinitas e continuità storica dell’azione. Quanto all’ente locale, osserva che la pregressa partecipazione alla conferenza di localizzazione non integra acquiescenza rispetto a VIA e autorizzazione paesaggistica, espressione di poteri autonomi e distinti.

Respinta l’eccezione di carente integrazione del contraddittorio rispetto alla figura commissariale, il Tribunale dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei confronti delle amministrazioni estranee ai procedimenti sfociati negli atti gravati.

Sull’improcedibilità, il Collegio esclude la caducazione automatica dell’aggiudicazione. Gli atti presupposti e la gara appartengono a serie procedimentali diverse: l’invalidità degli uni si riflette sugli atti di evidenza pubblica solo come invalidità derivata a effetto viziante, richiamando C.G.A. Sicilia n. 1037 del 2021 e Cons. Stato n. 4404 del 2015. Residua pertanto un interesse strumentale all’eventuale annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, secondo la figura elaborata da Adunanza Plenaria n. 4 del 1970.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Ricostruita l’evoluzione normativa dell’art. 26 del T.U.A. e richiamate Cons. Stato n. 4349 del 2022 e n. 6808 del 2022, il Collegio rileva che la VIA del 2013 era soggetta al termine quinquennale dal 1° marzo 2013 e che alla data della proroga era già irrimediabilmente scaduta. L’atto di localizzazione del 2016 non vale da nuovo dies a quo, operando su un piano autonomo. La Regione avrebbe dovuto disporre la reiterazione della procedura, non la proroga. Il provvedimento n. 92/2021 è quindi annullato e i restanti motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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