Ottemperanza alla condanna alle spese e nomina del commissario ad acta (C.G.A.R.S. n. 923 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per la sola parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. Accertata l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, ordina il pagamento delle somme liquidate e, decorso inutilmente il termine assegnato, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il Collegio può escluderla quando il rimedio risulti manifestamente iniquo in ragione dell’importo del debito e della contestuale nomina commissariale.
Il Fatto
Con sentenza il Consiglio di giustizia amministrativa respingeva l’appello proposto dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, condannando in solido le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
La sentenza veniva notificata a mezzo pec il 7 febbraio 2023. Le amministrazioni non provvedevano al pagamento, nonostante il passaggio in giudicato. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al medesimo Consiglio, chiedendo l’esecuzione della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza per la parte della sentenza relativa alle spese processuali. La soluzione è positiva: il rimedio è utilizzabile anche per l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio ivi liquidate e per il rimborso del contributo unificato.
Accertato che le amministrazioni intimate non hanno provveduto al pagamento pur essendo decorso abbondantemente il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, il Collegio accerta l’inottemperanza e condanna le predette amministrazioni ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento in solido della somma liquidata, oltre accessori di legge.
Il Collegio ordina quindi alle amministrazioni di dare compiuta esecuzione nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, viene sin d’ora nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Palermo con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro un ulteriore termine di 90 giorni. Il compenso commissariale è liquidato in acconto e salvo conguaglio in complessivi euro 2.000,00, dovuto solo ove si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario, con spese a carico delle amministrazioni inadempienti.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: il rimedio risulterebbe manifestamente iniquo, considerati l’importo del debito non soddisfatto e la contestuale nomina commissariale.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle amministrazioni inadempienti, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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