Credito non definito nel dissesto azionabile contro Comune tornato in bonis (C.G.A.R.S. n. 924 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune dichiarato dissestato che rientra in bonis a seguito della chiusura della procedura riacquista piena capacità e legittimazione processuale in tutti i giudizi aventi ad oggetto le pretese creditorie non definite nella fase di dissesto, compresi i giudizi di ottemperanza. Il credito ammesso alla massa passiva e non soddisfatto non si estingue per effetto della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione, e può essere fatto valere integralmente contro l’ente rientrato in bonis. La facoltà di definire i crediti pendenti ai sensi dell’art. 1, comma 483, legge n. 213/2023 costituisce una possibilità per l’amministrazione, non un obbligo per il creditore, il quale conserva il diritto di pretendere l’intero. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna all’ente un termine per l’adempimento, nominando in caso di inerzia il commissario ad acta.

Il Fatto

Con una precedente decisione il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva condannato il Comune al pagamento, in favore di una società, di un importo a titolo di indennizzo omnicomprensivo ex art. 158 d.lgs. n. 163/2006, oltre rivalutazione, interessi e spese. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non aveva trovato attuazione: l’azione esecutiva intrapresa dalla creditrice era risultata infruttuosa per incapienza del debitore.

Nel 2018 l’ente dichiarava lo stato di dissesto finanziario; nel 2019 veniva nominato l’organo straordinario di liquidazione. La società presentava istanza di ammissione alla massa passiva, ottenendo l’ammissione del credito. La proposta transattiva al 50% avanzata dalla Commissione straordinaria non veniva accettata. Chiusa la procedura e tornato il Comune in bonis, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. L’ente ha chiesto un rinvio in attesa della definizione transattiva ex legge n. 213/2023 e, in subordine, la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato ed è stata notificata con formula esecutiva. La dichiarazione di dissesto aveva aperto la fase liquidatoria, nella quale la creditrice ha regolarmente fatto valere la propria pretesa mediante domanda di ammissione allo stato passivo, ottenendo l’ammissione del credito.

La mancata accettazione della proposta transattiva al 50% rientra nella piena facoltà del creditore e non produce alcun effetto estintivo. Chiusa la procedura, il Comune è tornato in bonis e ha riacquistato capacità e legittimazione processuale in tutti i giudizi relativi alle pretese creditorie non definite nella fase di dissesto, inclusi quelli di ottemperanza.

Quanto alla transazione prevista dall’art. 1, comma 483, legge n. 213/2023 per gli enti riequilibrati, il Collegio ne qualifica espressamente la natura: si tratta di una facoltà dell’amministrazione, non di un obbligo imposto al creditore. La società conserva quindi il diritto di pretendere l’intero. Il Collegio rileva inoltre che l’ente non ha riferito in camera di consiglio gli sviluppi della pratica, né l’eventuale formalizzazione di una nuova proposta.

Accertata l’inottemperanza, il Comune è condannato ad adottare i provvedimenti necessari al pagamento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente il termine, è nominato commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere entro ulteriori 90 giorni, con compenso liquidato a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio esclude la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritenendola iniqua in ragione del rientro in bonis dell’ente soltanto dal luglio 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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