Revoca del permesso di lungo periodo e fittizietà del lavoro autonomo (TAR Lombardia n. 2250 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il provvedimento del Questore è legittimo quando si fonda su un quadro indiziario grave, preciso e concordante circa la fittizietà dell’attività lavorativa dichiarata dall’interessato. L’esito negativo dei sopralluoghi presso la sede indicata, l’elaborazione della documentazione fiscale da parte di un professionista noto per aver predisposto atti non veritieri e la carenza di versamenti contributivi integrano un compendio istruttorio idoneo a escludere l’effettività del rapporto. Una volta emerso tale quadro, l’onere di allegazione e prova dell’effettivo svolgimento dell’attività grava sull’interessato. I documenti di provenienza privatistica, come fatture o dichiarazioni fiscali, non hanno autonoma rilevanza probatoria, essendo compatibili con la natura fittizia del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2019, impugnava il decreto con cui il Questore di Milano ne aveva disposto la revoca nel 2020. L’amministrazione fondava il provvedimento sulla ritenuta fittizietà dell’attività di impresa individuale esercitata nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetri.

Gli accertamenti avevano rilevato l’assenza di riscontri circa l’esistenza della ditta presso i luoghi indicati, la mancanza di corrispondenza tra i valori esposti nelle dichiarazioni dei redditi e i riscontri contabili, versamenti contributivi sporadici e, per il 2018, l’omessa contabilizzazione di costi aziendali. La documentazione fiscale era inoltre stata elaborata da un professionista noto all’amministrazione per aver reiteratamente predisposto falsa documentazione in favore di stranieri. Il ricorrente dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo di aver documentato l’effettività dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riunisce le censure in quanto connesse sul piano logico e giuridico e le ritiene infondate. Il punto di partenza è costituito dai puntuali riscontri istruttori posti a base del provvedimento, che secondo il Collegio integrano un quadro indiziario qualificato dalla gravità, precisione e concordanza in ordine alla fittizietà del lavoro asseritamente svolto.

Il giudice valorizza l’esito negativo dei sopralluoghi nei luoghi indicati dal ricorrente come sede dell’attività, nei quali egli non è risultato neppure conosciuto. A ciò si aggiunge l’elaborazione della documentazione fiscale da parte di un professionista noto all’amministrazione per la predisposizione di atti non corrispondenti al vero, la mancata contabilizzazione di componenti negative di reddito e la carenza di versamenti contributivi e previdenziali.

Su questo compendio il Collegio ritiene che l’onere probatorio si sposti sull’interessato, il quale avrebbe dovuto addurre elementi idonei a dimostrare il reale svolgimento dell’attività, senza riuscirvi neppure in sede processuale. Le fatture prodotte hanno contenuto del tutto generico e non valgono a dimostrare l’effettività dell’operazione commerciale, mentre il modello di pagamento delle imposte per il 2018 attesta solo un versamento all’erario, privo di valenza dimostrativa.

Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza amministrativa, secondo cui i documenti di provenienza privatistica non comprovano l’effettività della percezione, poiché la loro formazione da parte del privato, potendo essere strumentale al rinnovo del titolo, è compatibile con la natura fittizia del rapporto o dell’attività (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 7 luglio 2016, n. 1838; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 febbraio 2016, n. 218).

Il provvedimento, coerente con le risultanze istruttorie e con un corredo motivazionale adeguato, esprime in modo chiaro le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della fattispecie concreta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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