Ottemperanza e quantificazione del danno da occupazione illegittima secondo il giudicato (TAR Lazio n. 918 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice liquida il danno già accertato dal giudicato applicando i criteri dalla stessa sentenza fissati, senza sostituirli. La stima del valore dei terreni costituisce solo la base di calcolo degli interessi legali per ogni anno di occupazione e della successiva rivalutazione annua. È errato applicare il coefficiente di rivalutazione direttamente al valore base, poiché in tal modo si altera il criterio di quantificazione imposto dal giudicato. La consulenza tecnica che confermi la stima posta a fondamento dell’offerta dell’ente, con valutazione critica delle perizie dei precedenti giudizi, non è viziata e non richiede rinnovazione. L’accoglimento dell’ottemperanza comporta la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di terreni nel territorio comunale, ottiene dal TAR una sentenza che condanna l’ente al risarcimento del danno da occupazione illegittima, con l’ordine di acquisire dall’Agenzia del Territorio la stima dei beni e di offrire l’importo così determinato secondo i criteri indicati. L’ente trasmette la stima e formula un’offerta, che la ricorrente contesta ritenendola incongrua. Il primo giudizio di ottemperanza viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, in riforma, afferma la spettanza della controversia al giudice amministrativo e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..

Riassunto il giudizio, la ricorrente chiede la determinazione del giusto valore dei terreni, anche alla luce delle perizie dei precedenti giudizi civili, e la conseguente liquidazione dell’importo dovuto, con accessori sino al soddisfo, oltre alla nomina di un commissario in caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il rimedio come giudizio di ottemperanza atipico, volto esclusivamente a quantificare il danno secondo i criteri dettati dalla sentenza di condanna. Il thema decidendum è circoscritto alla liquidazione, non essendo in discussione l’an debeatur.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il perito suddivide l’area in lotti, adotta il metodo sintetico comparativo e determina il valore di mercato alle date di cessazione dell’occupazione legittima. La relazione confronta criticamente le perizie dei giudizi civili, rilevandone le criticità metodologiche, e si discosta motivatamente dalle relative conclusioni. Su tali basi la stima conferma sostanzialmente quella dell’Agenzia del Territorio, posta a fondamento dell’offerta del 2016.

Il Collegio respinge le eccezioni di nullità della consulenza e la richiesta di rinnovazione, richiamando integralmente le argomentazioni dell’ordinanza istruttoria. Rileva invece l’errore del calcolo peritale: il consulente ha applicato il coefficiente di rivalutazione già al valore base, mentre il giudicato impone di assumere quel valore come base per gli interessi e per la successiva rivalutazione annua. I conteggi del CTU non sono pertanto richiamati.

Consegue l’ordine all’ente di calcolare, sui valori accertati e attualizzati, gli interessi per ogni anno di occupazione, con rivalutazione annua e maggiorazione degli interessi, entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda e la sostanziale conferma della stima; le spese della consulenza sono poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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