Diritto al beneficio economico accertato dal giudice del lavoro e ottemperanza (TAR Marche n. 888 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiarare l’obbligo della pubblica amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del dipendente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’amministrazione abbia opposto ragioni contrarie, l’inerzia integra l’inottemperanza e legittima l’ordine di adempimento entro un termine perentorio. Alla scadenza inutile del termine consegue la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La sola nomina del commissario, ove non emergano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento, è misura sufficiente in funzione acceleratoria e non giustifica l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali, ad assegnare le somme liquidate per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Secondo i ricorrenti l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria meramente formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto di tale termine costituisce condizione per l’esperibilità del rimedio di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta eseguito il titolo indicato in epigrafe. Sussistono i presupposti di legge e, in particolare, è decorso il termine di centoventi giorni. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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