Ottemperanza ai decreti equa riparazione: niente termine dilatorio e penalità di mora (TAR Calabria n. 217 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. È sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e l’inutile decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. L’onere della prova dell’esecuzione grava sull’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento, senza dilazione, di una somma in favore del ricorrente, oltre alle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario. Il titolo è stato emesso ai sensi della legge n. 89/2001, è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione.
I creditori hanno inviato al Ministero la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. I ricorrenti chiedono pertanto l’ottemperanza e l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.: il decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato notificato all’amministrazione. Il TAR rivede espressamente la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
La richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 è stata inoltrata il 24.10.2022 e da allora sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, nonostante l’onere della prova gravasse su di essa, come affermato da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore; in caso di mancata rifusione provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Nota della Redazione
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