Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su Carta elettronica docente (TAR Campania n. 1106 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente una pretesa retributiva assume valore conformativo-ordinatorio immediato nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è liquidata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e sino all’adempimento, anche tardivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con incarico di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 364/2025 pubblicata il 17 gennaio 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta elettronica con l’importo di € 500,00 per l’annualità di servizio 2022/2023.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione ai fini esecutivi, non era stata seguita dal pagamento. Decorso il termine dilatorio senza adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica i presupposti del rito: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, chiarendo che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere autonomamente.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della parte ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato: dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o di quello effettuato dal commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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