Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 181 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, sicché costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Decorsi infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo, con condanna al pagamento delle somme dovute e degli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Al persistsere dell’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con decreto la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate a titolo di equa riparazione. Il decreto, ritualmente notificato, non veniva opposto e diveniva definitivo, ma l’amministrazione non vi dava esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio e, in sede di trattazione orale, eccepiva l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’adempimento degli oneri dichiarativi previsti dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Quanto ai presupposti dell’azione, il TAR verifica il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti, secondo quanto prescritto dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Le eccezioni della difesa erariale sono respinte. La comunicazione di posta elettronica certificata contenente la dichiarazione, corredata dall’attestazione di consegna, risulta regolarmente prodotta mediante il deposito del documento digitale in formato .eml. È quindi dimostrato l’assolvimento degli oneri dichiarativi e il decorso del termine semestrale previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001 senza esecuzione del pagamento.
Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.
Segue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in trecento euro per compensi oltre accessori, nonché al rimborso delle spese vive successive al decreto per la proposizione dell’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.