Ottemperanza al decreto Pinto non copre le somme del difensore antistatario (TAR Puglia n. 180 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, i ricorrenti non hanno titolo per domandare l’esecuzione delle statuizioni che riconoscono somme in favore del difensore antistatario, qualora questi non abbia agito in proprio: la relativa domanda è inammissibile per difetto di legittimazione. La rivalutazione monetaria delle somme dovute a titolo di indennizzo, trattandosi di debito di valuta, può essere accordata solo se il creditore alleghi e provi il maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Il giudice dell’ottemperanza accerta la perdurante inesecuzione del giudicato, fissa il termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del creditore originario, hanno agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, al pagamento di una somma pro quota ereditaria, oltre alle spese del procedimento riconosciute in favore del difensore antistatario.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la regolarità in rito del ricorso: il decreto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il TAR verifica altresì il rispetto degli oneri procedimentali: i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, e sono decorsi i sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata. I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza di tutte le statuizioni del decreto, che tuttavia condanna il Ministero anche al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario. Questi non ha agito in proprio: il giudizio è proposto solo nell’interesse dei ricorrenti, che pertanto non vantano alcun titolo per le somme riconosciute unicamente al difensore. L’accoglimento resta limitato alle pretese di diretta spettanza dei ricorrenti.

Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è rigettata. In presenza di un debito di valuta, quale l’indennizzo ex legge n. 89/2001, la rivalutazione può essere accordata solo se sia allegato e provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., onere non assolto. Il TAR richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 6317 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018.

Il Collegio sancisce quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, limitatamente alle somme riconosciute in favore dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, senza compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese sono compensate, salvo il rimborso delle spese vive, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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