Esecuzione del giudicato civile contro la PA e limiti del commissario ad acta (TAR Molise n. 258 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite trovano attuazione mediante l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm. Il presupposto è il definitivo passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo munito di attestazione di conformità. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, per le sentenze del giudice ordinario successive al 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le spese processuali distratte dal giudice civile in favore dell’avvocato antistatario non costituiscono pretesa azionabile dai ricorrenti, che difettano di titolo.
Il Fatto
Due titolari di aziende agricole avevano ottenuto dal Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 739/2023 del 6.10.2023, la condanna della Regione Molise al risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica, previa riunione delle rispettive cause. La pronuncia, dichiarata immediatamente esecutiva e notificata con attestazione di conformità, era passata in giudicato.
Rimasto ineseguito il pagamento, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di pagamento degli importi, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la rifusione delle spese. L’Amministrazione si è costituita con difesa di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il ricorso è ammissibile: il giudicato è comprovato dall’attestazione di cancelleria del 3.04.2024 e risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo. Il Tribunale richiama le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. operate dal d.lgs. n. 149/2022: per le sentenze del giudice ordinario successive al 28 febbraio 2023 non serve più la spedizione in forma esecutiva, bastando la notifica con attestazione di conformità.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. È incontroverso l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione. Il Collegio ordina pertanto la corresponsione degli importi riconosciuti dal giudicato civile, con rivalutazione monetaria dal fatto alla pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione.
La domanda è invece infondata nella parte relativa alle spese processuali liquidate dal giudice civile e distratte in favore dell’avvocato antistatario: i ricorrenti non hanno titolo per pretenderne il pagamento. Il Tribunale accoglie quindi solo parzialmente la pretesa.
Per il caso di perdurante inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere in ulteriori 60 giorni. Quanto alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale non ne ravvisa allo stato i presupposti, in considerazione della nomina del commissario, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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