Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 446 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il decreto ingiuntivo non opposto nei termini costituisce titolo esecutivo azionabile, purché sia dichiarato esecutivo e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. La domanda relativa alle spese di procedura liquidate con attribuzione al difensore è inammissibile se il ricorso è proposto dalla sola parte, e non anche dal procuratore antistatario.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord un decreto ingiuntivo con cui il Comune è stato condannato al pagamento di una somma per prestazioni rese, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2003 e spese di procedura con attribuzione. Il decreto è stato dichiarato esecutivo e notificato in tale forma; non è stata proposta opposizione, come attestato da certificazione di cancelleria.
Poiché l’amministrazione è rimasta inadempiente, la società ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di ottemperanza con termine, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando due elementi documentali: la mancata opposizione al decreto, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Su questa base il ricorso è stato accolto.
Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. L’ordine recepisce il contenuto del decreto ingiuntivo e lo traduce in comando esecutivo.
Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto alle spese di procedura, liquidate nel titolo con attribuzione: la domanda è stata proposta dalla sola società, mentre il beneficio della distrazione spetta al difensore. Il rilievo è stato anticipato con avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. dato all’udienza.
Sul commissario ad acta la sentenza fissa una regola netta: il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, con richiamo a C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e a TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Quanto alla penalità di mora, il collegio l’ha disposta in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso, gravando sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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