Ottemperanza a decreto ingiuntivo del giudice di pace e commissario ad acta (TAR Lazio n. 803 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini e munito di esecutorietà costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che presiede all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivamente esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’ente intimato e la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme del titolo, oltre agli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, entro un termine perentorio. Ove perduri l’inottemperanza, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con compenso posto a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Giudice di Pace ha intimato al Comune di corrispondere al ricorrente, avvocato, la somma di euro 2.003,89 oltre interessi, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 426,00. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo l’11 gennaio 2025 e notificato via PEC al Comune il 13 gennaio 2025.

Il Comune non ha adempiuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo di ordinare la piena esecuzione del giudicato e la condanna alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. L’ente, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti dell’azione. Rileva che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo e che è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità del titolo monitorio al novero dei provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza. Il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il giudizio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Comune non ha fornito alcun elemento diretto a dimostrare l’avvenuto pagamento. Il TAR ordina quindi la completa esecuzione del decreto attraverso il versamento della somma capitale, degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno dalla domanda al soddisfo, delle spese del procedimento monitorio e delle spese di registrazione del decreto, documentate in euro 400,00.

Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ravvisata la necessità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in un funzionario delegato, con compenso di euro 1.000,00 a carico del Comune, salvo conguaglio. Il commissario si attiverà su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori sessanta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *