Giudicato sul diritto alla Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lazio n. 802 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando essa tra i provvedimenti contemplati dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione che, ritualmente intimata, non deduca né dimostri alcun adempimento all’obbligo imposto dal giudicato versa in inottemperanza, con conseguente ordine di esecuzione nel termine assegnato. La perdurante inerzia oltre tale termine giustifica la nomina del commissario ad acta sin d’ora, con compenso posto a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1247/2024 del 28 giugno 2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta per l’importo di euro 1.500,00 oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione il 2 luglio 2024 e, secondo l’attestazione dell’ufficio competente dell’1 aprile 2025, era passata in giudicato. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario.

Il ricorso è dichiarato ammissibile quanto ai presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nessun dubbio residua, per il Tribunale, sulla ricomprensione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Da qui l’ordine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nella misura ivi indicata, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.

In conformità alla richiesta della parte, il Tribunale nomina quindi sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o in altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero liquidato in complessivi euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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