L’interdittiva antimafia non perde efficacia per il mero decorso del termine annuale (TAR Sicilia n. 3625 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva è provvedimento amministrativo immediatamente efficace, e conserva tale efficacia anche quando sia impugnata davanti al giudice amministrativo, salvo un intervento cautelare che ne sospenda gli effetti. Alla scadenza del termine annuale di validità previsto dall’art. 86, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011 non si produce alcuna caducazione automatica: permane in capo all’interessato la facoltà di sollecitare il riesame prefettizio, secondo la verifica di persistenza delle circostanze imposta dalla Corte costituzionale n. 57 del 2020. È pertanto legittima la revoca del contributo regionale fondata su una interdittiva emessa dopo l’erogazione dell’acconto, non risultando alcun obbligo dell’amministrazione di attendere l’esito del giudizio di impugnazione.

Il Fatto

Nel gennaio 2018 una ditta presenta domanda di aiuto nell’ambito del programma PSR Sicilia 2014/20, sottomisura 6.1/4.1, per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori. La domanda è accolta e nel novembre 2019 la beneficiaria incassa un acconto premio di € 24.000,00.

Nel 2021 il Dipartimento regionale avvia il procedimento di revoca di quel pagamento, richiamando l’informativa antimafia interdittiva emessa nel frattempo dalla Prefettura ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente si difende sostenendo che l’interdittiva è sub iudice e che, al momento dell’erogazione, le informazioni antimafia erano positive. L’amministrazione respinge le memorie e dispone la revoca. Il provvedimento è impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo ruota attorno alla pretesa non inoppugnabilità dell’interdittiva: poiché pende il giudizio di impugnazione, la revoca non avrebbe potuto essere adottata. Il Collegio rovescia l’impostazione: l’interdittiva, come ogni provvedimento amministrativo, è atto immediatamente efficace, e tale qualità non si perde per la sola proposizione del ricorso, occorrendo a tal fine un intervento del giudice in sede cautelare. Nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta e il ricorso è stato poi rigettato, sicché l’efficacia dell’atto non è mai venuta meno.

Il secondo motivo invoca la scadenza del termine annuale di validità dell’interdittiva e la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020, per sostenere che l’art. 86, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011 imporrebbe alla Prefettura una verifica d’ufficio della persistenza delle circostanze. Il Collegio non condivide e si allinea alla giurisprudenza amministrativa prevalente, richiamando il C.G.A.R.S., sentenza 18 luglio 2022, n. 847.

Da quella pronuncia si ricava il principio per cui il decorso del termine non fa cessare gli effetti dell’informativa: è nella facoltà della parte chiederne il riesame, secondo i principi fissati dalla Consulta, che alla scadenza impongono la verifica della persistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva. Il ricorrente, dal gennaio 2021, avrebbe potuto sollecitare la Prefettura, anche in vista di eventuali interventi in autotutela dell’amministrazione regionale, ma non poteva pretendere una caducazione automatica degli effetti per il mero trascorrere del tempo.

Il Collegio rigetta quindi il ricorso e, in ragione della soccombenza, condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Assessorato regionale, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, disponendo l’oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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