Volumi interrati e ampliamento: computo volumetrico e permesso di costruire (TAR Sicilia n. 2075 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi realizzati su un piano parzialmente interrato, consistenti nella chiusura di un preesistente porticato e nell’ampliamento in aderenza, integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1, d.P.R. n. 380/2001 e sono soggetti al previo permesso di costruire. Lo sbarco esterno su un lato esclude il completo interramento e impedisce di escludere i volumi dal computo volumetrico. La destinazione a cantina o deposito non vale a qualificare l’opera come pertinenza urbanistica o come volume tecnico, quando i manufatti presentano autonoma consistenza e impatto sul territorio. L’accertamento di conformità richiede la verifica dei parametri edilizi della zona, e la mancata prova della potenzialità edificatoria non può essere supplita dal giudice. L’autorizzazione paesaggistica non vincola la valutazione edilizia del Comune, stante l’autonomia delle competenze.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un complesso immobiliare in un Comune siciliano, avevano richiesto nel 2003 il permesso di costruire per ristrutturazione e parziale cambio di destinazione d’uso, ottenendo l’autorizzazione paesaggistica ma non il titolo edilizio. Eseguiti i lavori, tra cui interventi al piano sottostrada consistenti nella chiusura di alcuni locali e in modesti ampliamenti, presentavano nel 2023 istanza di accertamento di conformità.
Il Comune comunicava il preavviso di diniego, rilevando che le opere al piano sottostrada dovevano essere computate nel volume urbanistico secondo l’art. 23 punto 11 del R.E.C., con conseguente necessità di verificare i parametri edilizi della zona. Seguiva il diniego definitivo. I ricorrenti impugnavano, sostenendo la natura interrata dei volumi e l’applicabilità della circolare regionale n. 3/2023. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 3, comma 1, lett. e.1, d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come nuova costruzione la realizzazione di manufatti anche interrati e l’ampliamento esterno alla sagoma. Su questa base, il diniego comunale appare coerente: l’Amministrazione ha definito le opere parzialmente interrate, e i ricorrenti non hanno dimostrato il contrario, contraddicendosi laddove riconoscono lo sbarco esterno su un lato a quota inferiore rispetto al piano stradale.
Sul piano sostanziale, la chiusura del porticato e l’ampliamento in aderenza configurano un incremento volumetrico, e lo sbarco esterno esclude il completo interramento che, in tesi, avrebbe consentito l’esclusione dal computo. Il Collegio ritiene prevalenti, per il principio di gerarchia delle fonti, le previsioni del d.P.R. rispetto alle diverse disposizioni regolamentari comunali invocate.
Quanto alla destinazione accessoria, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la pertinenza urbanistica non coincide con quella civilistica e richiede dimensioni modeste e autonomo scrutinio dell’impatto: Cons. Stato, Sez. II, n. 3084/2024, con i precedenti ivi citati. I volumi in esame, estesi sotto l’edificio principale e con prospezione su area diversa, difettano di natura secondaria. Nella stessa direzione opera il principio della visione complessiva e non atomistica dell’abuso (Cons. Stato n. 5968/2024) e quello secondo cui il volume interrato altera lo stato dei luoghi salvo che si tratti di volume tecnico, nozione da interpretarsi restrittivamente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6046/2023).
Il contrasto con l’autorizzazione paesaggistica è escluso in virtù dell’autonomia delle competenze tra Soprintendenza e Comune. Il secondo motivo, sul rispetto dell’indice di edificabilità, è rigettato: la questione, non dimostrata né sottoposta all’istruttoria comunale, potrà rilevare solo in sede di nuova istanza. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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