Ottemperanza al decreto ingiuntivo e intangibilità del giudicato formato (TAR Sicilia n. 3124 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge acquisisce efficacia di giudicato e diviene non più contestabile nel merito. La pubblica amministrazione non può opporre, neppure mediante delibera di Giunta, l’inesistenza o la nullità delle fatture contemplate nel titolo: tali statuizioni sarebbero affette da nullità per violazione o elusione del giudicato. Ogni contestazione sul credito andava fatta valere con la tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo. In assenza di un ordine di pagamento che provi l’avvenuto saldo, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo per la parte residua. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi decorso. All’inerzia segue la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una cooperativa sociale agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modica nel 2012 nei confronti del Comune, per il pagamento di fatture emesse tra il 2005 e il 2012. Il Comune ha adempiuto solo in parte. La ricorrente chiede l’esecuzione del titolo per la somma residua di euro 51.730,30, oltre interessi moratori, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle astreintes.
Il giudizio è stato sospeso con ordinanza in ragione della rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale dell’Ente, poi approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione depositata nel gennaio 2023. La ricorrente ha quindi chiesto la riassunzione. Il Comune si è costituito sostenendo che alcune fatture sarebbero duplicati di precedenti fatture già saldate e che la parte residua sarebbe stata estinta mediante atti di cessione di crediti, con conseguente insussistenza di ulteriori pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce alla prospettazione della ricorrente. Il credito contemplato nel decreto ingiuntivo non è prescritto: il titolo è stato notificato nel dicembre 2012, è divenuto definitivo nel febbraio 2013 e il termine decennale è stato interrotto da successivi atti, tra cui la diffida del 2019 e la notificazione in forma esecutiva del 2021, prima della notifica del ricorso.
Il profilo centrale è però altro. Il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini, è definitivo e non più contestabile. Il Comune non può eccepire, neppure con una delibera di Giunta, l’inesistenza o la nullità delle fatture ivi contemplate: simili statuizioni sarebbero affette da nullità per violazione o elusione del giudicato. Le contestazioni sul credito andavano proposte in sede civile con la tempestiva opposizione, rimedio non attivato.
Quanto all’adempimento, il Collegio rileva l’assenza di un ordine di pagamento che dimostri l’effettivo saldo delle fatture. L’elenco redatto dal responsabile finanziario non ricomprende, secondo la ricorrente, le fatture azionate. Manca dunque la prova dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione.
Il Tribunale verifica inoltre il presupposto temporale dell’esecuzione: il decreto è irrevocabile e notificato in forma esecutiva, e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003.
Il ricorso è pertanto accolto: è ordinata l’integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notifica, con pagamento delle somme residue e accessori. Per l’ulteriore inerzia è nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega. È accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali dalla comunicazione dell’ordine fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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