Revoca misure di accoglienza e obbligo di avviso di avvio del procedimento (TAR Toscana n. 1455 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 legge n. 241/1990, perché incide in modo diretto sul godimento dei diritti fondamentali dello straniero. Non assolve tale onere una nota prefettizia che si qualifichi come avviso solo in via eventuale e condizionata, subordinandone l’efficacia alla mancata produzione documentale o all’accertamento dell’insussistenza del requisito economico. Spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuta comunicazione; in difetto di prova, il provvedimento di revoca è illegittimo e va annullato. L’omissione della garanzia partecipativa determina l’assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, era ospitato presso un centro di accoglienza straordinaria. La Prefettura competente revocava le misure di accoglienza rilevando che nel 2024 il lavoratore aveva percepito redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia dell’assegno sociale. Il presupposto era accertato sulle buste paga consegnate dall’interessato in risposta a una richiesta documentale.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Nel merito economico contestava l’inclusione del bonus ex d.l. n. 3/2020 nel computo del reddito, per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, legge n. 21/2020. L’Amministrazione si costituiva resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata, anche della stessa Sezione, secondo cui il procedimento di revoca delle misure di accoglienza deve indefettibilmente consentire la partecipazione del privato mediante l’avviso di avvio. Richiama in tal senso TAR Lazio, Roma, I, n. 5961 del 2019, TAR Basilicata, I, n. 109 del 2020 e le pronunce della Sezione TAR Toscana, II, n. 868 e n. 867 del 2023.
La questione decisiva riguarda la prova della comunicazione. Il ricorrente la negava. Il provvedimento impugnato richiamava una nota prefettizia che si autodefiniva “avviso di avvio del procedimento di revoca” solo nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta o di accertamento dell’insussistenza del requisito economico. Il Collegio ne rilevava la portata non univoca e ordinava la produzione in giudizio della nota, per verificarne il contenuto e la compatibilità con l’art. 7 legge n. 241/1990.
Le parti non ottemperavano alla richiesta istruttoria. Ne derivava che, allo stato, non risultava provata l’avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento. Su tale carenza probatoria il provvedimento è dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e annullato.
Le ulteriori censure, compresa quella sul computo del bonus e sulla asserita esigenza di turn over tra beneficiari, sono dichiarate assorbite per ragioni di continenza ed economia processuale. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Il Collegio liquida in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.800,00 ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.