L’ordine di demolizione non si oppone al diniego di sanatoria non impugnato (TAR Lazio n. 294 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che non impugna il diniego di sanatoria del proprio abuso edilizio decade dalla possibilità di contestare le ragioni di quel diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. Rispetto a quest’ultimo il diniego di sanatoria si configura come atto presupposto, ormai inoppugnabile, e il Comune deve emanare senz’altro il conseguente ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto. Diventa così irrilevante verificare se le opere siano conformi allo strumento urbanistico, non operando neppure la regola della doppia conformità. La qualificazione dell’opera emerge dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, che prevale sull’asserita natura di volume tecnico. L’ordine di demolizione, infine, è adeguatamente motivato quando descrive puntualmente l’abuso e richiama le norme violate nel rispetto dell’art. 3 della L. n. 241/90.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Terracina, impugna l’ordinanza con cui il dirigente del Settore Vigilanza Edilizia del Comune ha ordinato la demolizione di un ampliamento realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/04. L’opera consiste in un manufatto di circa mt. 2,50 x 3,00 e altezza di mt. 3,00, privo di infissi ma dotato di impiantistica. L’Amministrazione richiama il diniego opposto all’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente deduce violazione degli artt. 33, comma 3, e 36 d.P.R. n. 380/01, dell’art. 16, comma 4, L.R. n. 15/08 e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, oltre all’eccesso di potere. Sostiene che il locale sarebbe tecnico, destinato agli impianti di servizio, e che il Comune avrebbe omesso di valutare la possibilità di sanatoria; lamenta inoltre il difetto di motivazione per formule stereotipate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la censura relativa al diniego di sanatoria e la dichiara inammissibile. La ricorrente contesta quel provvedimento senza averlo impugnato né prodotto in giudizio. Sul punto la giurisprudenza è costante: chi ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. Il provvedimento di diniego si configura infatti come atto presupposto, ormai inoppugnabile, e il Comune deve emanare l’ordine consequenziale, che è atto dovuto. Il Collegio richiama sul tema T.A.R. Napoli, sez. VI, 12/09/2023, n. 5056.
In via subordinata il Tribunale esamina nel merito la prima censura, ritenendola comunque infondata. Il Comune ha negato la sanatoria perché il locale presenta elementi caratterizzanti l’uso abitativo e perché l’altezza interna rilevata contrasterebbe con le dimensioni previste, stabilite in mt. 2,20. La ricorrente insiste sulla natura di volume tecnico destinato agli impianti di servizio, ma è essa stessa ad aver prodotto in giudizio la domanda di fiscalizzazione, dalla quale risulta che l’ampliamento costituisce la cucina dell’unità immobiliare. Tale documentazione smentisce l’asserita qualificazione dell’opera.
Il Collegio dichiara poi “inspiegabile, oltreché infondata” la seconda censura. La ricorrente lamenta che il Comune non abbia indicato la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di sanatoria per il locale ad uso abitazione. Tale possibilità è rimessa all’iniziativa del privato e non costituisce elemento di valutazione da parte dell’Amministrazione ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Quanto al terzo motivo, concernente il difetto di motivazione, il Tribunale lo ritiene infondato. L’atto impugnato contiene una puntuale descrizione dell’opera abusiva e il richiamo alle norme violate, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 3 della L. n. 241/90. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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