Bando ISI 2017: vibrazioni da confrontare solo su dati del fabbricante (C.G.A.R.S. n. 202 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura a sportello per il finanziamento INAIL volta a ridurre il rischio da vibrazioni meccaniche, la lex specialis individua quale criterio di ammissibilità il confronto tra i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante, tanto per la macchina da acquistare quanto per quella da sostituire. Il datore di lavoro non può sostituire tali dati con una perizia giurata che rilevi le vibrazioni in ambiente lavorativo, perché si comparerebbero grandezze non omogenee e non ancorate a criteri certi. La finalità della misura è il ricambio di macchinari già vetusti e più rischiosi, in presenza di risorse limitate; ammettere il criterio opposto determinerebbe un livellamento verso il basso della qualità dei progetti e premierebbe gli utilizzatori meno diligenti nella manutenzione.
Il Fatto
Con l’avviso pubblico ISI 2017 l’INAIL aveva indetto una procedura a sportello per concedere finanziamenti a fondo perduto alle imprese del settore agricolo, diretti a migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Un’impresa partecipò chiedendo il finanziamento per l’acquisto di due escavatori, destinati a sostituirne altri due, al fine di ridurre l’esposizione alle vibrazioni. L’Istituto, con provvedimento del 20 febbraio 2019, negò l’ammissione ritenendo mancanti i dati dichiarati dal fabbricante per le macchine nuove e per quelle da sostituire.
L’impresa impugnò dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che con la sentenza n. 2625 del 3 agosto 2021 respinse il motivo sull’omessa sottoscrizione e accolse quelli sulla motivazione, valorizzando la perizia giurata prodotta come prova attendibile, non confutata dall’Istituto con specifici rilievi tecnici. L’INAIL ha proposto appello, richiamando orientamenti difformi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica la ritualità delle notifiche alle parti non costituite e delimita il thema decidendum. Poiché l’originario ricorrente, vittorioso in primo grado, non ha proposto ricorso incidentale ai sensi dell’art. 96 del c.p.a. né ha depositato memoria ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a., la cognizione resta circoscritta al motivo di appello dell’INAIL. Non è quindi riesaminato il capo sulla sottoscrizione del provvedimento.
Nel merito il gravame è accolto. Il Collegio dichiara di conformarsi, ai sensi dell’art. 88 lett. d) del c.p.a., alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3554 del 6 aprile 2023, resa su vicenda sovrapponibile e relativa al medesimo avviso ISI 2017. La questione controversa verte sul parametro di vibrazione: l’impresa riteneva erroneo limitarsi al dato del produttore al momento della fabbricazione, trascurando la rilevazione diretta in ambiente lavorativo.
La lex specialis, nell’indicare i presupposti del finanziamento e il confronto tra macchina da sostituire e macchina da acquistare, fa riferimento ai dati dichiarati dal fabbricante. La Sezione richiama la distinzione, già affermata in Cons. Stato, sez. III, n. 7085 del 2020, tra la finalità dell’intervento, riferita al rischio da complessiva organizzazione aziendale e valutabile secondo l’art. 202 del d.lgs. n. 81 del 2008, e il mezzo impiegato, concernente le caratteristiche della macchina e misurato secondo la norma tecnica armonizzata UNI EN 12096:1999.
Due ordini di considerazioni confermano la conclusione. Il primo: ammettere macchinari immatricolati in epoca non risalente, perché ritenuti nel concreto non più conformi ai dati del libretto, comporterebbe il confronto tra dati disomogenei, non ancorati a criteri certi come quelli del manuale d’uso. Il secondo: sarebbero avvantaggiati gli utilizzatori poco diligenti nella manutenzione, in un contesto di risorse limitate.
La logica dell’intervento è analoga a quella degli incentivi per le autovetture: favorire il ricambio di beni ancorati a classi di immatricolazione più risalenti, non il rinnovo di quelli comunque inquinanti. Accogliere la tesi del primo Giudice condurrebbe a un livellamento verso il basso della qualità dei progetti e penalizzerebbe chi chiede il finanziamento per macchinari già ab origine inadeguati. L’appello è quindi accolto, la sentenza annullata e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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