Ottemperanza a decreto ingiuntivo esecutivo esclude interessi ARERA e astreinte (TAR Sicilia n. 2696 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini è equiparabile al giudicato ed è quindi azionabile con il giudizio di ottemperanza, sussistendo l’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi ai provvedimenti del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, privo di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato, esercita un’attività meramente esecutiva e non può modificare né precisare il contenuto del titolo mediante ulteriore cognizione. Non sono pertanto concedibili gli interessi di mora previsti dalla deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR se il titolo monitorio non li contempla. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua, evenienza che ricorre in presenza di un titolo di recente formazione e di somme già assistite da interessi.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata nella gestione del servizio idrico integrato di un ambito territoriale, ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato a un Comune il pagamento di un corrispettivo per le fatture emesse e non saldate, oltre interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia e spese.
Il provvedimento monitorio non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo; è stato poi notificato all’Amministrazione, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Di fronte alla perdurante inerzia del Comune, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna agli interessi di mora secondo la disciplina ARERA e l’applicazione della penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per mancata impugnazione e la notifica ha fatto decorrere il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione. Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento per cui il decreto ingiuntivo esecutivo è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1609).
Accertata l’inosservanza, il TAR dichiara l’obbligo del Comune di conformarsi al provvedimento, fissando un termine di sessanta giorni e prevedendo, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un Commissario ad acta individuato nel Segretario Generale di un Comune limitrofo. Al commissario è affidato anche il compito di allocare la somma in bilancio e di espletare le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento.
Il Tribunale esclude invece la condanna agli interessi di mora nella misura invocata in ricorso. Il titolo monitorio prevede esclusivamente interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia e non richiama la deliberazione ARERA n. 311 del 16.07.2019 né il relativo Allegato A. Il giudice dell’ottemperanza, privo di giurisdizione sulla materia del giudicato, non può ampliare il perimetro del dictum giudiziale, richiamandosi sul punto TAR Palermo, sez. V, 19 febbraio 2024 n. 605 e TAR Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311.
Analoga conclusione vale per l’astreinte. La norma che la prevede esclude l’applicazione quando la stessa risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative. Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, che esclude ogni automatismo applicativo, il Collegio ritiene che la recente formazione del titolo e la presenza degli interessi legali rendano manifestamente iniqua la penalità, richiamando TAR Reggio Calabria n. 377 del 2020 e TAR Palermo, sez. II, n. 2300 del 2022.
Il ricorso è dunque accolto nei termini esposti, con condanna del Comune alle spese di giudizio liquidate equitativamente e refusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.