Diffida ex art. 35 D.P.R. 380/01 e onere probatorio sulla disponibilità (TAR Liguria n. 857 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, la diffida a demolire di cui all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 può essere legittimamente rivolta al soggetto che abbia realizzato l’abuso, ai suoi aventi causa o a colui che abbia la disponibilità del bene, anche se non abbia materialmente eseguito l’intervento. La riconducibilità di tali presupposti al destinatario del provvedimento non può essere presunta, ma deve essere dimostrata dall’Amministrazione procedente, senza che possa desumersi dalla mera circostanza che il soggetto sia proprietario di aree limitrofe all’immobile o all’area oggetto dell’intervento abusivo. In particolare, la proprietà di terreni situati sulla sponda di un corso d’acqua non determina in via automatica la disponibilità del manufatto insistente nell’alveo dello stesso, né può derivare dall’esistenza di una convenzione urbanistica che imponga obblighi di non fare, non traducibili in un obbligo di manutenzione delle opere.

Il Fatto

La vicenda trae origine da alcuni provvedimenti sanzionatori adottati dal Comune di Savona nei confronti dei proprietari di aree poste nelle vicinanze di un guado carrabile, realizzato abusivamente nell’alveo del torrente Letimbro.

Inizialmente, l’Amministrazione aveva ingiunto a uno dei proprietari e alla relativa società la realizzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza del manufatto, provvedimento in seguito annullato da questo Tribunale, con sentenza n. 2/2026, per difetto di istruttoria e di motivazione. Successivamente, con provvedimento prot. n. 65560 del 7 settembre 2022, il Comune ha agito nei confronti degli odierni ricorrenti, ingiungendo la demolizione del guado ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzato senza titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’istanza di estromissione dal giudizio formulata dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circostanza che l’atto ingiuntivo appartenga alla competenza esclusiva del Comune non esclude, infatti, l’utile contraddittorio dei soggetti pubblici coinvolti, atteso che non risulta smentita la proprietà statale del sedime su cui insiste il manufatto, sebbene la relativa gestione sia stata affidata alla Regione.

Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi di ricorso concernenti la violazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ravvisando l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti legittimanti l’ordine di demolizione.

Il provvedimento impugnato non ha dimostrato, in alcun modo, che i ricorrenti fossero gli autori dell’abuso o aventi causa di chi lo avesse realizzato. Al riguardo, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 2/2026 della medesima Sezione, che aveva già escluso la configurabilità della responsabilità del proprietario, avendo accertato che le aree di proprietà dello stesso erano situate sulla sponda del torrente e non in corrispondenza del guado abusivo.

Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza della disponibilità del bene in capo ai ricorrenti. Pur essendo proprietari di terreni sulla riva del torrente, questi non vantavano alcun titolo sul sedime dell’alveo ove sorge il guado. La convenzione urbanistica richiamata negli atti di acquisto, infatti, imponeva unicamente obblighi di “non fare”, non traducibili in un obbligo di manutenzione delle opere; né la circostanza che il guado fosse stato utilizzato come strada d’accesso poteva dimostrare la disponibilità, trattandosi di viabilità aperta al pubblico transito e sussistendo una via d’accesso alternativa alla proprietà.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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