Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13718 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tal caso, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale: la parte ricorrente è considerata vittoriosa se, in assenza della sopravvenienza satisfattiva, il ricorso sarebbe stato accolto. Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento del credito azionato solo dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese e la condanna dell’amministrazione per la restante parte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio al pagamento della Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) per l’anno scolastico 2019/2020, oltre interessi, rivalutazione e contributi previdenziali. Il giudicato, non impugnato, non era stato spontaneamente eseguito dall’amministrazione, sicché il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale delle somme dovute. Tale sopravvenienza, essendo pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, ha determinato la cessazione della materia del contendere, conformemente all’orientamento giurisprudenziale per cui è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto fatto valere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, valutando se il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento in assenza della sopravvenienza. Nella specie, l’esito di tale valutazione è positivo: il credito è stato soddisfatto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che conferma la fondatezza della pretesa e il necessario ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenerne l’esecuzione.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ha disposto la compensazione parziale delle spese, in ragione dell’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione a seguito della proposizione del ricorso, e ha condannato il Ministero resistente al pagamento della residua quota in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La decisione si pone in continuità con i precedenti richiamati in motivazione in materia di regolazione delle spese nei giudizi definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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