Rinnovo porto d’armi: onere del dimostrato bisogno e ripensamento dell’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 18 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale costituisce un provvedimento permissivo in deroga al generale divieto di portare armi e presuppone il dimostrato bisogno, il cui onere probatorio ricade sul richiedente. Tale bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. Il rinnovo non è automatico e non genera alcun affidamento: l’Amministrazione può operare una rivalutazione discrezionale della sussistenza dei presupposti, anche in senso negativo, sia per sopravvenienze sia per semplice ripensamento, purché su istruttoria adeguata e motivazione accurata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale, presentava istanza di rinnovo rappresentando di essere presidente del consiglio di amministrazione di una società operante nella raccolta contanti presso aree di servizio, di svolgere presidio di siti strategici per l’erogazione di gas metano e di dover garantire interventi manutentivi in luoghi isolati.
Il Prefetto di Modena, acquisito il parere negativo della Questura, comunicato il preavviso di rigetto e valutate le osservazioni dell’interessato, respingeva l’istanza per difetto del dimostrato bisogno. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo travisamento dei fatti, carenza istruttoria, contraddittorietà per mutamento di orientamento rispetto ai precedenti rinnovi, difetto di bilanciamento e violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo dell’art. 42 r.d. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di rilasciare la licenza in presenza di dimostrato bisogno, e richiama il principio per cui la necessità dell’arma deve essere suffragata da riscontri concreti di esposizione al pericolo, da attualizzare al momento della richiesta.
Su questa base il Collegio respinge i primi due motivi. La necessità di girare armati non si desume dalla categoria professionale né dall’entità degli interessi patrimoniali da tutelare. Quanto al rischio rappresentato, la rapina avvenuta in zona limitrofa e le denunce prodotte in giudizio non integrano un pericolo specifico e attuale riferibile alla persona del ricorrente: parte delle querele concerne reati comuni, privi di collegamento con l’attività d’impresa, mentre i furti subiti dai distributori non presentano uno stretto legame con la sua persona. La tutela della sicurezza pubblica resta affidata in via generale alle forze di polizia.
Il Tribunale affronta poi il tema del mutamento di orientamento dell’Amministrazione. Richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, rileva che il pregresso rilascio e i rinnovi non precludono una valutazione opposta in sede di ulteriore rinnovo, né generano un affidamento qualificato. Nel provvedimento impugnato la Prefettura ha dato conto degli esiti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha richiamato le direttive ministeriali orientate a una progressiva restrizione dei titoli e dei rinnovi: la motivazione risulta pertanto adeguata e immune dal vizio di contraddittorietà.
Nemmeno rileva, secondo il Collegio, l’assenza di abusi nell’uso dell’arma dal 1990, giacché la buona condotta non sostituisce l’accertamento dell’attuale esigenza di difesa personale. Quanto al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in siti strategici, la qualifica non integra di per sé il presupposto, mancando direttive che impongano di andare armati per tale funzione.
Il ricorso è quindi respinto e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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