L’amministrazione deve pronunciarsi d’ufficio sulle infermità accertate dalla CMO (Cons. Stato n. 3197 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo, l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi anche sull’infermità che la commissione medica ospedaliera abbia accertato nel corso dell’istruttoria svolta sulla base della domanda del dipendente, quand’anche questa non sia specificamente indicata nell’istanza. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001, la domanda delimita l’oggetto del procedimento in funzione della natura dell’infermità denunciata e dei fatti di servizio, mentre l’accertamento sanitario demanda alla CMO può estenderne il perimetro. L’art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 impone inoltre all’amministrazione di attivarsi d’ufficio per il riconoscimento della causa di servizio quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio. Il diniego che ometta di valutare l’infermità accertata è pertanto illegittimo per difetto di motivazione e omissione, con conseguente annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto nel 2013 la concessione dell’equo indennizzo per una cervicolombalgia post-traumatica, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascritta ad alcuna categoria. Nel corso dell’istruttoria la CMO riscontrò una ulteriore infermità — una spondilosi della colonna cervicale e lombo-sacrale — giudicandola anch’essa dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla categoria 8 della tabella A. L’amministrazione respinse la domanda per la sola prima patologia, nulla disponendo sulla seconda.
Il TAR Calabria respinse il ricorso, ritenendo che la domanda amministrativa riguardasse solo la prima infermità e che la censura relativa alla spondilosi fosse stata introdotta solo con una memoria non notificata, dunque inammissibile. Il dipendente ha proposto appello, dolendosi della mancata pronuncia dell’amministrazione sulla patologia accertata dalla CMO. Il Ministero della difesa ha resistito al gravame.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha rilevato la tardività della memoria di replica dell’appellante, depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito, e pertanto non utilizzabile. Nel merito ha esaminato congiuntamente i due motivi, accogliendoli.
Sul piano processuale, il Consiglio di Stato ha verificato che la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla spondilosi era stata contestata già nel ricorso di primo grado, dove si era evidenziato il carattere omissivo del provvedimento rispetto a quella patologia. La memoria di primo grado si era limitata a precisare la censura. La qualificazione della doglianza come inammissibile operata dal TAR è dunque errata.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il procedimento delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001: il dipendente presenta la domanda indicando natura dell’infermità e fatti di servizio (art. 2, comma 1); la richiesta è trasmessa alla CMO, che provvede all’accertamento e redige il verbale (artt. 5 e 6); il verbale è poi inviato all’ufficio competente per il provvedimento finale (art. 7). Poiché la spondilosi era stata accertata dalla CMO proprio nell’istruttoria svolta sulla domanda del dipendente — e le due patologie risultano collegate, riguardando entrambe collo e schiena — essa rientrava nell’oggetto su cui l’amministrazione doveva pronunciarsi.
A identica conclusione conduce l’art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001, che impone all’amministrazione di attivarsi d’ufficio quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio. Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado. Il Collegio ha precisato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che in sede di attuazione del giudicato l’amministrazione dovrà ripronunciarsi tenendo conto della spondilosi accertata dalla CMO. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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