Scorrimento graduatorie e obbligo di motivazione rafforzata nel nuovo concorso (TAR Puglia n. 1253 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, in presenza di una propria graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, indice una nuova procedura selettiva per la copertura del medesimo profilo professionale, viola l’obbligo di motivazione rafforzata in ordine alle ragioni della scelta contraria allo scorrimento. Il favor per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei costituisce la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso è l’eccezione, ammessa solo in presenza di speciali discipline di settore o di puntuali ragioni di interesse pubblico enucleate nel provvedimento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time integra una mera modificazione quantitativa della prestazione e non altera l’omogeneità del profilo professionale, non giustificando il mancato scorrimento. La revoca in autotutela produce effetti ex nunc dal momento della sua adozione e non retroattivamente. Il difetto di motivazione della revoca, illogica rispetto all’obiettivo di efficientamento della spesa dichiarato, ne determina l’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una procedura di interpello avviata da un ente locale, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lg. n. 80/2021, per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore tecnico geometra. Collocatosi al secondo posto della graduatoria, non conseguiva l’assunzione, disposta in favore della prima classificata, che vi rinunciava.

Con successive determinazioni, l’ente revocava in autotutela la prima procedura e bandiva una nuova selezione per il medesimo profilo, questa volta a tempo parziale, in esito alla quale risultava vincitore altro candidato. Il ricorrente impugnava gli atti di revoca e quelli della nuova procedura, lamentando la violazione del principio di prevalenza dello scorrimento della graduatoria e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per asserita acquiescenza, fondata sulla partecipazione del ricorrente alla seconda selezione. La censura è infondata: la volontà di accettare gli effetti dell’atto deve risultare da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà diversa, evenienza esclusa dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 2940 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 3753 del 2009). La partecipazione al nuovo concorso rispondeva all’esigenza di evitare un contenzioso inutile ed era requisito necessario per impugnarne l’esito.

Nel merito, il Tribunale rileva che la prima graduatoria era ancora valida ed efficace al momento della pubblicazione del secondo bando. Il provvedimento di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 intervenne solo successivamente, con effetti ex nunc, e la direttiva contenuta nella delibera di Giunta non poteva anticiparne la caducazione. Trova quindi applicazione l’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, espressivo di un principio generale, secondo cui le graduatorie restano efficaci per tre anni dalla pubblicazione.

Richiamata la Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, il Collegio ribadisce che lo scorrimento delle graduatorie proprie costituisce la regola, mentre l’indizione del nuovo concorso richiede un’apposita e approfondita motivazione. Le eccezioni invocate dall’ente non ricorrono: le prove dei due interpelli vertevano su materie sostanzialmente coincidenti, i requisiti di partecipazione erano identici e il profilo professionale immutato. L’unico elemento di distinzione era il regime orario, circostanza che non incide su professionalità e competenze richieste, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Anche il provvedimento di revoca è viziato: la motivazione si fonda su esigenze organizzative e di contenimento della spesa, ma risulta illogica e contraddittoria, poiché lo scorrimento avrebbe conseguito il medesimo risultato senza i costi della nuova selezione. I ricorsi, principale e per motivi aggiunti, sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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