Ottemperanza al decreto Pinto con penalità di mora anche per condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 313 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex art. 3 l. n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il contrario orientamento. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammessa anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali. Sull’amministrazione incombe l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001. Il titolo ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, di una somma in favore di uno dei ricorrenti, oltre alle spese processuali liquidate e distratte in favore del difensore.
I ricorrenti hanno chiesto altresì il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Ha poi ricordato di avere rivisto la propria precedente giurisprudenza, ritenendo non più necessari, per le ottemperanze ai decreti ex l. n. 89/2001, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Quanto all’onere probatorio, il TAR ha ribadito che spetta alla pubblica amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, richiamando sul punto Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Nel caso concreto l’amministrazione non ha fornito alcuna prova, né si è costituita. Sussistevano pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., essendo decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies.
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’ammissibilità della domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola esperibile anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme. Il percorso argomentativo muove da Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e tiene conto della novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015.
Non ravvisando iniquità o cause ostative, il TAR ha determinato la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e sino all’adempimento o all’insediamento del Commissario ad acta. La somma si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali. Quanto agli interessi corrispettivi, il Collegio li ha riconosciuti ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto e non dalla domanda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.