Ottemperanza al decreto equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 309 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza ai decreti della Corte d’Appello emessi ex art. 3 legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, in conformità a Consiglio di Stato n. 1423/2021. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ex art. 3 legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato ingiunto di pagare, senza dilazione, la somma di euro 800,00, oltre al rimborso delle spese della procedura liquidate in euro 27,50 per spese vive e euro 450,00 per onorario, con accessori di legge. Il titolo è stato pubblicato il 21.11.2019 e notificato il 12.12.2019.

I ricorrenti chiedono altresì gli interessi per la posizione di uno di essi e l’ulteriore condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla qualificazione del decreto della Corte d’Appello come provvedimento passato in giudicato, come attestato dalla documentazione depositata, e ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questo presupposto si innesta l’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a..

Il Collegio affronta anzitutto il tema dei presupposti dell’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021. Verifica quindi che il creditore ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Quanto all’onere probatorio, il TAR osserva che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

La parte più significativa riguarda la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi legali dovuti. Tale importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Sulla domanda di interessi, poiché nulla ha previsto il titolo, il TAR riconosce gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla pubblicazione del decreto, richiamando Cass. Civ. Sez. I n. 3944 del 1999 e Cass. Civ. Sez. I n. 11786 del 1990. Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla comunicazione dell’istanza di parte, senza compensi ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 330 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *